Furto con rimozione dell’antitaccheggio e aggravante della violenza sulle cose (Cass. pen. n. 32030 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all’interno di un esercizio commerciale. Tale condotta determina una trasformazione oggettiva della res, che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione in termini assertivi, non correlati al caso di specie, ovvero che lamenti l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio quando l’appello sul punto era già generico, potendo tale inammissibilità essere rilevata ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen..
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per furto aggravato per aver asportato merce da un esercizio commerciale dopo averne rimosso l’apparato antitaccheggio. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la condanna di primo grado, e l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, è consolidata nel ritenere che la rimozione dell’antitaccheggio integri l’aggravante in questione, poiché la condotta trasforma oggettivamente la res, privandola di una componente essenziale e dello strumento di protezione funzionale.
La Corte ha evidenziato che il primo motivo risultava altresì generico e versato in fatto nella parte in cui contestava la sussistenza della prova con enunciati puramente assertivi, in linea con il costante orientamento secondo cui il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito.
Il secondo motivo, concernente la dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è stato reputato patentemente generico, in quanto conteneva allegazioni del tutto assertive e non correlabili al caso concreto. Il terzo motivo, con cui si lamentava l’omessa motivazione sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile, rilevando la Corte che l’appello sul punto era già stato del tutto generico, con la conseguenza che tale inammissibilità poteva essere rilevata ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., esimendo il giudice dall’esaminare la genericità del motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso