Inammissibilità delle censure riproduttive sulla credibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 10916 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa, non essendo soggette alle regole di cui all’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., possono essere poste da sole a fondamento della condanna, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del narrato. È inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate con motivazione coerente dai giudici di merito, le cui valutazioni sulla ricostruzione alternativa e sul diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non risultano manifestamente illogiche.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. All’imputato era stato contestato di aver cagionato lesioni a un ciclista, determinandone la caduta a seguito di un alterco.

Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e al diniego della tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito. Ha richiamato il principio per cui le regole dell’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012.

La Corte ha giudicato la motivazione dei giudici di merito non illogica: essi avevano valorizzato la linearità delle dichiarazioni della vittima, riscontrate dalla annotazione della polizia giudiziaria che attestava l’immediata ricostruzione dell’accaduto. La ricostruzione alternativa del condannato era stata reputata inverosimile, risultando insostenibile che l’imputato non si fosse accorto della caduta del ciclista, considerata la violenza dell’impatto documentata dal copioso sanguinamento e dalla entità delle lesioni.

In ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità, la Corte ha precisato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., e che la relativa valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale aveva correttamente reputato decisive le conseguenze gravi del reato, consistenti nelle serie lesioni riportate dalla persona offesa.

L’inammissibilità del ricorso ha impedito di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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