Patteggiamento escluso per mafia oltre soglia di due anni (Cass. pen. Sez. VI n. 308 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicazione della pena su richiesta delle parti, previsto dall’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., opera esclusivamente qualora la pena concordata, soli o congiunti a pena pecuniaria, superi i due anni di reclusione. Ne consegue che, per tali delitti, resta ammissibile il patteggiamento c.d. ordinario, ove la pena richiesta non ecceda il predetto limite, mentre è precluso il patteggiamento c.d. allargato. La sentenza che applica la pena su richiesta per un delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non è nulla se la pena finale concordata non supera i due anni.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari applicava, su richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione nei confronti dell’imputato, chiamato a rispondere di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il giudice poneva inoltre a carico dell’imputato le spese processuali sostenute dalla parte civile costituita. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per erronea qualificazione giuridica del fatto e la conseguente illegalità della pena, poiché il patteggiamento sarebbe stato consentito in un caso in cui la contestazione riguardava un reato rientrante nel novero di quelli per cui l’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude l’applicazione della pena su richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la premessa da cui muove l’impugnazione non corretta. Il Collegio ha precisato che l’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall’applicazione della disciplina del patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., tra i quali rientrano quelli commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso. Tale esclusione, tuttavia, è condizionata dal superamento del limite di pena di due anni, come espressamente specificato dalla norma.
La Corte ha chiarito che il comma 1 dell’art. 444 cod. proc. pen. consente di concordare l’applicazione di una pena detentiva che, diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni. Il comma 1-bis della stessa disposizione, nel precludere l’accesso al patteggiamento per i delitti più gravi, intende riferirsi solo al c.d. patteggiamento allargato, ossia all’ipotesi in cui la pena richiesta superi i due anni di reclusione. Nel caso di specie, la pena finale concordata era esattamente di due anni, soglia che non rientra nell’ambito applicativo del divieto.
La Corte ha inoltre escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 40000 del 26/06/2025, secondo cui non sussiste interesse della parte civile in un ricorso che ha ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio. L’inammissibilità del ricorso comporta, invece, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.