Permesso di soggiorno e condanne non ostative: bilanciamento concreto ed attualizzato (TAR Emilia-Romagna n. 241 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere non automaticamente ostativo della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, affermato dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023, non impone all’Amministrazione di rilasciare il titolo di soggiorno, ma le consente di valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. Il giudizio questorile è legittimo quando si fonda su una pluralità di condanne e denunce e non si risolve in un automatismo espulsivo. La tutela dell’unità familiare ex art. 8 CEDU non è aprioristicamente prevalente sulle esigenze di sicurezza pubblica e recede quando i legami allegati sono scarni e il richiedente risiede in luogo diverso dai congiunti. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo ab externo sulla manifesta irragionevolezza, non essendo prevista una giurisdizione estesa al merito dall’art. 134 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Modena ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla pericolosità sociale desunta da condanne penali, tra cui quella per violazione della normativa sugli stupefacenti, e da precedenti di polizia.
Il ricorrente ha dedotto l’erroneità di una delle condanne indicate, l’automatismo della valutazione e la mancata considerazione dell’inserimento socio-familiare e lavorativo, oltre alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado e in appello; nelle more, è intervenuta la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo l’automatismo ostativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e la giurisprudenza che qualifica le condanne per spaccio come pressoché automaticamente ostative, salvo l’eccezione dei significativi rapporti familiari che impone la ponderazione dell’art. 5, comma 5, t.u. immigrazione. L’Amministrazione deve procedere a un giudizio prognostico sulla pericolosità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà.
Il Tribunale richiama poi la Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha caducato l’automatismo ostativo per le condanne non definitive ex art. 73, comma 5, e per quelle ex art. 474, comma 2, cod. pen., ritenendolo contrario al principio di proporzionalità letto alla luce dell’art. 8 CEDU. Da ciò deriva la necessità che l’autorità verifichi in concreto la situazione personale del richiedente.
Ciò nonostante, il ricorso è respinto. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non si fonda su un automatismo: il Questore ha considerato tre condanne e due recenti denunce, delineando un comportamento complessivamente incline alla commissione di reati. Tale valutazione è ampiamente discrezionale, diffusamente motivata e non sindacabile nel merito in difetto di giurisdizione estesa prevista dall’art. 134 c.p.a.
Quanto alla tutela familiare, il Tribunale esclude l’operatività della protezione rafforzata ex art. 8 CEDU: il legame allegato consiste nella presenza di una sorella non convivente in altra città, mentre il ricorrente risiede altrove. Il bilanciamento operato dall’Amministrazione è ritenuto concreto, circostanziato e attualizzato. Il Collegio precisa che la risalenza dei precedenti o il loro scarso disvalore potrebbero rendere recessive le esigenze di prevenzione, ma nel caso concreto tali esigenze prevalgono. Non assume rilievo decisivo la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avviato dopo il provvedimento.
Il ricorso è quindi infondato e respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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