Incarichi di comando nell’Arma dei Carabinieri e discrezionalità dell’amministrazione militare (TAR Marche n. 739 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel personale militare l’individuazione dei soggetti cui affidare incarichi di comando non avviene tramite concorsi né mediante procedure lato sensu selettive, salvo che la legge o la normativa interna non lo prevedano espressamente. La scelta dell’autorità competente è espressione di ampia discrezionalità, vincolata soltanto al rispetto dei requisiti minimi e alle esigenze di impiego del personale. Non sussiste in capo al militare alcun ius ad officium, né come sede di servizio né come specifico incarico, e le aspirazioni manifestate dall’interessato costituiscono mere aspettative di fatto. Il sindacato giurisdizionale non può estendersi al merito delle scelte organizzative, ma resta circoscritto al controllo della loro intrinseca logicità e del corretto esercizio del potere. Restano irrilevanti, ai fini della legittimità degli atti, la eventuale sproporzione dei titoli di studio o la posizione occupata nella graduatoria di ruolo dell’aspirante non prescelto, ove manchi un vincolo procedimentale alla comparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, prestava servizio quale addetto presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di una Compagnia, reggendo il comando del reparto in via interinale per un lungo arco temporale in ragione delle assenze del titolare. A seguito del collocamento a riposo del comandante, presentava istanza per ottenere l’attribuzione dell’incarico.
Il Comando Legione, esperito il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il contraddittorio, rigettava l’istanza, disponeva il trasferimento d’autorità del militare presso l’Aliquota Operativa dello stesso N.O.R.M. e conferiva il comando dell’Aliquota Radiomobile a un altro sottufficiale. Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria, violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza e illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della vicenda: il ricorrente assume che l’amministrazione abbia indetto una vera e propria selezione comparativa fra gli aspiranti, o quantomeno si sia autovincolata a compararne i titoli. Il Tribunale ritiene il presupposto fallace. Né la normativa legislativa e regolamentare, né le disposizioni interne dell’Arma prevedono che l’affidamento degli incarichi di comando di enti, distaccamenti e reparti avvenga tramite concorsi o procedure selettive, come conferma l’assenza di qualsiasi bando nella specie.
La ragione è sistemica: l’impiego del personale costituisce l’ubi consistam dei Corpi militari e di polizia e richiede di fronteggiare situazioni di incompatibilità o inopportunità legate a rapporti familiari, di amicizia o di colleganza nella zona di servizio. La decisione dell’autorità competente non è dunque il risultato di una comparazione, ma una scelta ampiamente discrezionale, vincolata solo ai requisiti minimi e alla necessità di consentire l’assolvimento delle attribuzioni specifiche ai fini dell’avanzamento, ai sensi dell’art. 1050 del d.lgs. n. 66/2010.
Nel merito, i provvedimenti indicano le ragioni che rendevano inopportuna la designazione: l’amministrazione non contesta la maggiore esperienza del ricorrente, ma ritiene il suo lungo radicamento nel reparto un ostacolo all’esercizio dell’azione di comando sui colleghi, con ciò a nulla rilevando alcun giudizio negativo sul servizio reso, trattandosi di valutazione prognostica. Quanto al dedotto demansionamento, l’incarico di comandante era stato svolto solo in sede vacante, sicché l’assegnazione all’Aliquota Operativa è del tutto equivalente.
Le ulteriori censure cadono di conseguenza: l’attribuzione dell’incarico al controinteressato e la sua assenza di esperienza specifica sono irrilevanti, poiché nessuna norma impone la rotazione del personale al di fuori dei comandanti di Stazione. La doglianza sulla disparità di trattamento resta indimostrata per difetto di allegazione di circostanze identiche. Il sindacato del giudice non può estendersi al merito delle scelte organizzative, assunte per contemperare esigenze funzionali e aspirazioni individuali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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