Incarichi extraistituzionali non autorizzati e danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 283 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno che accetti un incarico extraistituzionale senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza viola l’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e risponde a titolo di responsabilità amministrativa per il danno da mancato riversamento dei compensi percepiti. Il danno erariale è predeterminato per legge in misura pari agli introiti dell’incarico, senza che ciò integri una responsabilità meramente formale o sanzionatoria. La giurisdizione appartiene alla Corte dei conti quando il recupero sia promosso dal Procuratore contabile, afferendo alla violazione di obblighi di servizio. La quantificazione va operata al lordo delle ritenute fiscali e contributive, difettando l’identità del fatto generatore richiesta per la compensatio lucri cum damno. Il danno da mancato riversamento prescinde dalla prova di un disservizio.
Il Fatto
Un dipendente di una struttura sanitaria provinciale, con rapporto a tempo pieno di trentasei ore settimanali, veniva nominato componente del collegio dei revisori dei conti di un comune per il triennio 2021/2024. Nell’accettare l’incarico dichiarava di possedere i requisiti previsti dalla legge, omettendo di comunicare il proprio rapporto di lavoro e di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività retribuita. Nel corso del triennio produceva plurime dichiarazioni e un atto di autorizzazione poi disconosciuto dalla struttura di appartenenza.
Il comune, verificata la falsità della documentazione, denunciava i fatti e risolveva il rapporto. La Procura regionale citava il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di euro 13.901,71, oltre rivalutazione e interessi, quale somma percepita dal comune e non riversata. Il convenuto eccepiva la mancanza dei presupposti della responsabilità, l’assenza di danno e chiedeva in subordine la quantificazione al netto degli oneri fiscali e contributivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17124 del 2019, secondo cui il recupero dei compensi erogati per incarichi espletati senza autorizzazione, quando promosso dal Procuratore contabile, afferisce alla giurisdizione contabile e trova fondamento nella violazione degli obblighi di servizio. La fattispecie dei commi 7 e 7-bis è tipizzata dal legislatore non solo nella condotta, ma anche nella predeterminazione legale del danno, forfettizzato in misura pari ai compensi percepiti, a tutela della compatibilità tra il munus pubblico e gli incarichi extraistituzionali.
I fatti materiali non sono contestati e devono ritenersi assodati ai sensi dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile al giudizio contabile. In ogni caso risultano provati per tabulas il rapporto a tempo pieno, la nomina, la dichiarazione resa in sede di accettazione, l’omessa richiesta di autorizzazione e l’omesso versamento delle somme percepite. Il comportamento del convenuto, costellato di dichiarazioni finalizzate a far apparire lecita la propria posizione, integra il dolo.
Nessuna delle eccezioni difensive è accolta. La Corte esclude che ricorra una mera violazione di legge: il danno da mancata entrata è quello tipizzato dal legislatore, che non richiede la prova di un disservizio. Il richiamo alla giurisprudenza contabile sul danno da disservizio è inconferente, perché il requirente contesta unicamente il mancato riversamento dei compensi. La doglianza sulla sproporzione della quantificazione è superata dalla natura legale della forfettizzazione.
Quanto alla richiesta di calcolo al netto, il Collegio richiama le Sezioni Riunite n. 13/2021/QM: la quantificazione va effettuata al lordo delle ritenute IRPEF e contributive, poiché il versamento dei tributi nasce in un rapporto che vede coinvolti solo l’amministrazione fiscale e il contribuente, difettando l’identità oggettiva e soggettiva del fatto generatore della compensatio lucri cum damno. Il Collegio dichiara di non discostarsi da tale orientamento, già seguito dalla stessa Sezione.
Esclusa la sussistenza di circostanze ostative alla piena imputazione, la Corte accoglie la domanda, riconosce la responsabilità amministrativa del convenuto per la somma di euro 13.901,71, da maggiorarsi degli interessi legali dalla pubblicazione, e lo condanna alla rifusione delle spese in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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