Prescrizione e occultamento doloso del danno erariale da illegittime archiviazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 282 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il doloso occultamento del danno erariale postula una condotta volutamente ingannatrice, idonea a cagionare uno stato di obiettiva preclusione della conoscibilità del credito da parte dell’ente. Non integra gli estremi dell’occultamento la mera adozione di provvedimenti di archiviazione anche gravemente colposi, né la pluralità o la gravità delle illegittimità accertate è sufficiente a fondare una presunzione di occultamento generalizzato. Nel giudizio contabile il dies a quo della prescrizione decorre, di regola, dal momento in cui il diritto è divenuto azionabile; in caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta, che non coincide con la mera notizia desunta da indagini, ma richiede la concreta qualificazione giuridica del fatto come presupposto della fattispecie dannosa. Il giudice contabile può fondare il convincimento su indizi e prove raccolte in altri plessi, comprese le prove atipiche, purché gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente e una funzionaria, nelle rispettive qualità, per il periodo di servizio svolto presso un ufficio periferico. Addebita loro di avere adottato numerose ordinanze di archiviazione di procedimenti sanzionatori in assenza di validi presupposti, in un contesto di scambio di utilità. Il danno da illegittima archiviazione è quantificato in euro 1.967.886,26; a esso si aggiunge un danno da disservizio pari a euro 329.068,97, per violazione integrale del rapporto sinallagmatico. La domanda complessiva ammonta a euro 2.296.955,23.

Entrambi i convenuti si sono costituiti, eccependo in via preliminare la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione, l’intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, l’insussistenza del dolo e del danno. La difesa della funzionaria ha contestato ogni apporto causale, non avendo ella sottoscritto alcuna ordinanza né ricoperto un ufficio titolare del potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di nullità, rilevando che la citazione espone in modo preciso fatti, violazioni e criteri di quantificazione, sì che il dedotto inadempimento probatorio, ove esistente, si risolverebbe in infondatezza nel merito e non in nullità. Quanto al rapporto tra processi, esclude la pregiudizialità del giudizio penale e afferma che il giudice contabile può attingere agli elementi delle indagini penali quali indizi o prove atipiche, liberamente valutabili ex artt. 94 e 95 c.g.c.

Il nucleo decisivo è la prescrizione. La Corte ricostruisce il dies a quo ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994: di regola la data delle ordinanze di archiviazione, salvo l’occultamento doloso. La segnalazione della Guardia di Finanza del 4 maggio 2018 ha disvelato il disegno di asservimento delle funzioni; da essa, con la sospensione di sessantaquattro giorni ex art. 83 del d.l. n. 18/2020, la pretesa verso il dirigente risulta prescritta al 7 luglio 2023.

Sull’occultamento, la Corte richiama la giurisprudenza contabile: esso esige una condotta ingannatrice idonea a precludere la conoscibilità del credito, e non può essere desunto dalla sola illegittimità delle archiviazioni, anche se gravemente colpose. Neppure la richiesta di audizione interrompe la prescrizione della pretesa sanzionatoria, in linea con Cass. n. 13046 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2000. Fanno eccezione due procedimenti, in cui la motivazione delle archiviazioni ha celato finalità agevolatrici, confermate dalla sentenza penale e dalle intercettazioni.

Nel merito, la Corte esclude il danno da disservizio verso la funzionaria, mancando la prova del contributo determinante alla recisione del rapporto sinallagmatico. Accoglie invece la domanda per il procedimento in cui è provato l’asservimento della funzione (euro 3.950,00) e, verso il dirigente, per il procedimento da euro 1.104.150,00, la cui motivazione è tautologica, avendo attribuito il rapporto a un ente accertatore diverso dal reale per occultare il danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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