Danno erariale da distrazione di fondi comunali e occultamento doloso della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 66 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. L’occultamento sussiste quando la condotta illecita sia realizzata con modalità idonee a sottrarre il pregiudizio alla conoscenza dell’ente, mediante alterazione dei dati contabili e documentali diretta a eludere i controlli. In presenza di una condotta distrattiva sofisticata e protratta nel tempo, il termine prescrizionale non può farsi decorrere dalla singola erogazione, ma dal momento in cui le anomalie vengono portate all’attenzione degli organi di controllo. Grava sul convenuto che eccepisca la prescrizione l’onere di dimostrare l’assenza di occultamento.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un Comune, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in oltre un milione e mezzo di euro. La contestazione riguardava n. 104 mandati di pagamento emessi, senza alcun titolo, a favore di conti correnti personali del convenuto, per un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2021.

La vicenda emergeva da tre esposti del revisore dei conti, depositati nel 2021, che segnalavano operazioni bancarie anomale a carico del Comune. Il convenuto eccepiva in via preliminare la prescrizione delle pretese relative al periodo antecedente il quinquennio, sostenendo l’insussistenza di un occultamento doloso, e nel merito contestava ogni addebito, adducendo l’assenza di rilievi degli organi di controllo e la responsabilità di altri soggetti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, richiamando la regola per cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni decorrenti dal fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. La difesa aveva sostenuto che nessun rilievo era mai stato sollevato dagli organi di controllo, così escludendo l’occultamento.

La Corte ritiene invece provato che il convenuto abbia posto in essere una sofisticata condotta distrattiva, facendo apparire nella contabilità comunale, mediante modifica telematica dei mandati trasmessi alla tesoreria, una realtà diversa da quella concretamente realizzata nella fase di pagamento. Nei mandati conservati comparivano beneficiari fittizi e causali coerenti con la normale operatività, così da eludere ogni forma di controllo. Il dies a quo della prescrizione va pertanto fissato al maggio 2021, quando le anomalie sono state rilevate dal collegio dei revisori. L’eccezione è disattesa.

Nel merito, il Collegio reputa il compendio documentale acquisito dalla Guardia di Finanza più che sufficiente a sostenere l’accusa, potendosi prescindere dalla confessione resa in condizioni di privazione della libertà personale. Quanto alla sentenza del Tribunale civile, il giudice contabile ribadisce la piena autonomia tra i plessi giurisdizionali e la necessità di una valutazione critica autonoma del materiale probatorio.

Elemento decisivo è la discordanza tra i mandati presenti in contabilità, privi di IBAN e con beneficiari diversi, e le quietanze di pagamento, che riportano gli IBAN dei conti personali del convenuto. Il disconoscimento delle copie fotostatiche, secondo la giurisprudenza richiamata (Cassazione nn. 16557/2019 e 4912/2017), richiede una contestazione specifica degli aspetti differenziali, non essendo sufficienti clausole di stile. Nel caso di specie il convenuto non ha fornito alcun elemento utile a mettere in dubbio l’attendibilità delle quietanze acquisite dal portale del tesoriere.

La Corte esclude inoltre che l’uso delle credenziali da parte di terzi possa scriminare il convenuto, non emergendo alcun interesse dei collaboratori a favorire un flusso di denaro sui conti personali del dirigente. La prova della sproporzione tra investimenti e retribuzione, la chiusura del conto in concomitanza con le prime contestazioni e la restituzione solo parziale delle somme confermano la piena consapevolezza e il dolo. Il Collegio accoglie integralmente la domanda, condannando al risarcimento comprensivo del compenso corrisposto alla società di consulenza, e liquida le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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