Promozione per merito straordinario e scatti convenzionali regolati dalla norma vigente all’atto (TAR Toscana n. 386 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di promozione per merito straordinario del personale dei Vigili del fuoco, la legittimità del provvedimento che la conferisce va scrutinata alla luce del quadro normativo vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum. L’Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento, non potendo assumere l’assetto normativo cristallizzato alla data dell’atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che, ove la promozione sia stata conferita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 127 del 2018, che ha abrogato la possibilità di attribuire, se più favorevoli, i tre scatti convenzionali in luogo del trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore, è infondata la doglianza del dipendente che pretenda l’applicazione della norma previgente. Non sussiste, in tal caso, alcuna violazione di legge né alcun vizio di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti sostituto direttore antincendi capo, aveva partecipato alle prime attività di soccorso in occasione del naufragio di una nave da crociera. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco aveva formulato proposta di promozione per merito straordinario ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 217 del 2005, evidenziando lo straordinario senso del dovere e il rischio corso.

Dopo due dinieghi annullati in sede giurisdizionale, la competente Commissione accoglieva infine la proposta. Con decreto del 2 marzo 2023 il Ministero conferiva la promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “Esperto” a far data dal 13 gennaio 2012, con un solo scatto convenzionale. Il ricorrente ha impugnato tale decreto dolendosi del mancato riconoscimento dei tre scatti convenzionali previsti dalla disciplina vigente all’epoca del naufragio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione preliminare nella scelta della versione normativa applicabile. L’art. 32 del d.lgs. n. 217 del 2005, nel testo vigente al 13 gennaio 2012, prevedeva che alle qualifiche apicali potessero essere attribuiti, se più favorevoli, tre scatti convenzionali. Il d.lgs. n. 127 del 2018, entrato in vigore nel novembre 2018, ha sostituito tale disciplina con l’art. 66, che attribuisce al personale apicale il solo trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Il provvedimento impugnato è stato adottato il 2 marzo 2023, quando la norma invocata dal ricorrente non era più in vigore. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2019, n. 5395; Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260 — secondo cui il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità dell’atto alla stregua del quadro normativo esistente al momento della sua adozione, tenendo conto delle modifiche intervenute durante il procedimento.

L’Amministrazione, dunque, non poteva applicare l’art. 32 e doveva invece applicare, come ha fatto, la norma sopravvenuta, che non consente più la concessione dei tre scatti se più favorevoli. La censura di violazione di legge e il dedotto vizio di motivazione risultano pertanto privi di fondamento, non essendo ravvisabile alcuna illegittimità nel recepimento del parere della Commissione.

Il Collegio dà inoltre conto dell’osservazione dell’Avvocatura dello Stato secondo cui, alla data dell’evento, il ricorrente non aveva ancora maturato gli otto anni di servizio richiesti per l’attribuzione dello scatto convenzionale; la promozione per merito straordinario era stata perciò anticipata a tale data rispetto alla decorrenza ordinaria. Il ricorso è respinto perché infondato, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *