Incarico dirigenziale per interpello: interesse a ricorrere e sindacato sui punteggi (TAR Liguria n. 875 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la scelta avviene all’esito di una valutazione comparativa dei candidati. La sopravvenuta scadenza del termine di durata dell’incarico conferito priva di attualità l’interesse alla decisione sul ricorso, che diventa improcedibile. L’istanza di accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori resta scrutinata nel merito. In tale sede la censura sulla introduzione di criteri ulteriori non supera la prova di resistenza se, per quei criteri, i punteggi delle candidate sono equivalenti. Il sindacato sulle valutazioni delle commissioni è ammesso solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto o errore procedurale.
Il Fatto
Il Ministero della Cultura ha indetto una procedura di interpello per l’individuazione del candidato più idoneo a dirigere la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia. La selezione è stata avviata in deroga ai limiti alle assunzioni dirigenziali previsti dalla normativa vigente, in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La ricorrente, dipendente dell’Amministrazione con lunga anzianità di servizio e incarico di vicario del Soprintendente, ha presentato domanda. All’esito della valutazione comparativa l’incarico è stato conferito a un’altra candidata. La ricorrente ha impugnato il decreto di nomina, la valutazione comparativa e i punteggi, deducendo la modifica dei criteri dopo la presentazione delle domande, l’erronea attribuzione dei punteggi e la carenza di motivazione. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione; la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per decorso del termine triennale dell’incarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il provvedimento è stato emanato all’esito di una procedura con valutazione comparativa dei candidati e compilazione di una graduatoria di merito, secondo il principio di Cass. civ., Sez. Unite, ord. 8 luglio 2024, n. 18653. Viene richiamata anche la giurisprudenza amministrativa sul reclutamento selettivo, che radica la giurisdizione del giudice amministrativo per la compresenza di esercizio di potere autoritativo e di interessi legittimi dei candidati.
Nel merito il ricorso è dichiarato improcedibile. L’esaurimento del termine di durata dell’incarico oggetto della selezione fa venir meno l’attualità dell’interesse a coltivare il gravame. Il Collegio precisa che, quanto all’istanza di accertamento a fini risarcitori, può prescindere dalla questione di tardività, formulata solo nelle memorie di replica, stante l’infondatezza nel merito.
Il primo motivo è respinto per difetto della prova di resistenza. La ricorrente lamenta l’aggiunta, in sede valutativa, di due criteri specifici non previsti dal bando. Per tali criteri, però, il punteggio attribuito alla ricorrente è simile a quello della controinteressata: la censura non è quindi idonea a mutare l’esito della selezione.
Anche le doglianze sui punteggi non colgono nel segno. Il Collegio richiama l’orientamento per cui le commissioni dispongono di ampia discrezionalità nella catalogazione e graduazione dei titoli, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, oltre che al travisamento di fatto e all’errore procedurale (Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2021, n. 2893). La ricorrente si limita a una sintetica comparazione su quattro criteri, senza dettagliare le ragioni di un maggior punteggio né proporre una valutazione alternativa. Il divario di cinque punti tra le candidate non sarebbe comunque colmato.
Il profilo della controinteressata — anzianità di servizio, incarichi di posizione organizzativa, deleghe, funzioni di R.U.P. e di progettista — è ritenuto competitivo per la posizione messa a bando. La reiezione del secondo motivo travolge il terzo: il verbale riassuntivo contiene una ricognizione sintetica del profilo, che si integra con gli apprezzamenti della griglia di valutazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.