Accesso civico generalizzato esperibile anche contro il silenzio della società in house (TAR Sicilia n. 3116 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio non significativo serbato dall’amministrazione o dal soggetto obbligato sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. e non con l’azione avverso il silenzio dell’art. 117 c.p.a.. Il riferimento normativo agli “obblighi di trasparenza” va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013, compresa quella generalizzata, essendo il testo processuale non allineato alla successiva introduzione dell’istituto. Accertata l’inerzia e la disponibilità dei dati presso il soggetto intimato, il giudice amministrativo riconosce il diritto all’ostensione ove non sussistano i limiti dell’art. 5-bis e ordina di provvedere entro un termine. La nomina del commissario ad acta resta subordinata alla infruttuosa scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 15 dicembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, a una società consortile a responsabilità limitata che gestisce un laboratorio di analisi. Oggetto della richiesta erano le informazioni sui test in vitro rt-PCR eseguiti per la valutazione statistica della diffusione del COVID-19: la data di autorizzazione del laboratorio e il numero dei test positivi inviati alle ASL regionali, con indicazione di ciascun ente destinatario, delle date e dei quantitativi.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in subordine dell’art. 117 c.p.a., deducendo il contegno omissivo della società e chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso. La società, ritualmente intimata, non si è costituita. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: la scelta del rito. La ricorrente ha agito con l’azione dell’art. 116 c.p.a., mentre era astrattamente configurabile il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.. Il Tribunale ritiene ammissibile il rito prescelto, richiamando il condiviso orientamento secondo cui avverso la decisione dell’amministrazione, e anche contro il silenzio sulle istanze di accesso, è proponibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. (Cons. Stato, Sez. III, n. 1104 del 31.01.2023).
Il passaggio centrale è di tipo interpretativo. Il testo dell’art. 116 c.p.a. richiama la tutela del diritto di accesso civico “connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza”. Il Collegio osserva che il formale riferimento, apparentemente limitativo, dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’accesso civico generalizzato. Il richiamo agli “obblighi di trasparenza” va quindi letto come riferimento a tutto tondo alle varie forme di accesso contemplate dal d.lgs. n. 33/2013. Ne deriva la ammissibilità dell’azione così proposta.
Nel merito, il Tribunale verifica i presupposti dell’accesso. L’istanza è stata presentata il 15 dicembre 2023 e non ha ricevuto alcun riscontro nei termini di legge. I dati richiesti risultano in possesso della società intimata, poiché attengono all’attività di laboratorio svolta per i test di positività al virus. Non è ravvisabile alcuno dei limiti ostativi contemplati dall’art. 5-bis, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 33/2013. La domanda, inoltre, è formulata in maniera sufficientemente circoscritta e non riguarda dati riservati.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina alla società di provvedere sull’istanza mediante l’ostensione delle informazioni e dei dati richiesti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale non ne ravvisa, allo stato e in ragione delle peculiarità della vicenda, i presupposti: l’organo potrà essere richiesto dalla parte interessata con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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