Incentivi energetici: onere di prova e autoresponsabilità del proponente la RVC (Cons. Stato n. 2508 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime di incentivazione dei certificati bianchi, in ossequio al principio di autoresponsabilità, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo su di lui il rischio e le conseguenze del mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa. Il Gestore non è tenuto a verifiche caso per caso né a colmare l’incertezza derivante da una documentazione che non renda immediatamente evincibile il dato necessario. La data di avvio del progetto e la data di prima attivazione non coincidono con la data di ultimazione dei lavori e non possono essere ricavate per calcolo: richiedono documentazione ufficiale attestante l’installazione delle sorgenti e la tempistica realizzativa per ogni via. Il difetto motivazionale del provvedimento vincolato non ne determina l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Una società presenta al Gestore dei Servizi Energetici, il 7 aprile 2017, una Richiesta di Verifica e Certificazione per interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica riferiti a due cabine, a valere sulle schede tecniche 29Ta e 46E. Il Gestore chiede integrazioni; la società produce nuova documentazione, poi osservazioni al preavviso di rigetto. Con provvedimento del 23 novembre 2017 la RVC viene rigettata, perché la documentazione non consente di verificare la data di prima attivazione e di avvio del progetto.

La società impugna davanti al TAR Lazio, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il TAR respinge. Propone appello la società, ribadendo di avere fornito elementi sufficienti e lamentando il difetto di motivazione e la mancata applicazione della novella del 2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di transizione. Il D.M. 11 gennaio 2017 è entrato in vigore il 4 aprile 2017; il progetto è stato presentato il 7 aprile 2017. L’art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017 consente di rendicontare secondo il D.M. 28 dicembre 2012 solo ai progetti che alla data di entrata in vigore avevano raggiunto la soglia minima o concluso il monitoraggio. Poiché le carenze documentali impediscono di individuare la data di avvio, non è verificabile il presupposto applicativo del D.M. 2012.

La Corte respinge l’argomento dell’appellante secondo cui il Gestore avrebbe potuto ricavare il dato dividendo i tep/anno per 365 e sommando i risultati. La documentazione prodotta non indica quei valori in alcun atto, né in sede procedimentale né in giudizio. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9502 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 1162 del 2026, il Collegio ribadisce che l’autoresponsabilità impone all’interessato di fornire la prova dei requisiti e gli addossa il rischio della carenza.

Quanto alle date, il Collegio condivide TAR Lazio, Sez. V Ter, n. 14658 del 2024 e n. 6152 del 2024: la data di prima attivazione coincide con l’installazione della prima unità fisica di riferimento, mentre la data di avvio è quella in cui si raggiunge la soglia minima. Non coincidono con l’ultimazione dei lavori. I documenti prodotti riguardano solo parte delle vie rendicontate e, in un caso, si limitano a indicare un termine previsionale di ultimazione, senza attestare nulla. Le comunicazioni del fornitore non sono redatte in forma di dichiarazione sostitutiva. Serve un cronoprogramma a consuntivo basato su documentazione ufficiale.

Il motivo sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondato: il provvedimento dà conto di aver valutato le osservazioni. In ogni caso, stante la natura vincolata dell’atto, opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 9304 del 2025.

Infine, la Corte esclude l’applicabilità ratione temporis dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 e rileva il mancato esperimento dell’istanza di cui al comma 8. La modifica dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 ha assoggettato il potere di decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies senza mutarne la natura (Cons. Stato, Sez. II, n. 4365 del 2023). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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