Certificati bianchi, prova della prima attivazione e silenzio assenso (Cons. Stato n. 2509 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei certificati bianchi, il proponente deve dare prova incontrovertibile che, alla data di presentazione della proposta di progetto e di programma di misura, l’impianto non fosse completato e non avesse già iniziato a generare risparmi energetici; la locuzione art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, “in corso di realizzazione”, va intesa nel senso del progetto avviato ma ancora in uno stadio tale da non produrre risparmi. Il silenzio assenso non si forma su un’istanza incompleta, priva dei presupposti di accoglibilità, né quando il ritardo sia imputabile alla condotta dilatoria dell’istante. Il diniego del GSE è atto vincolato di decadenza accertativa, espressione di un potere doveroso di controllo, non di autotutela, e non è riconducibile alla nozione sanzionatoria.
Il Fatto
Una società di servizi energetici presentava al Gestore dei Servizi Energetici una proposta di progetto e di programma di misura per ottenere i certificati bianchi, in relazione al rifacimento dell’illuminazione pubblica di un Comune. Con provvedimento del 5 dicembre 2018 il GSE rigettava la proposta, contestando tre profili: il difetto di documentazione sulla data di prima attivazione, l’impiego di fattori di manutenzione disomogenei nei calcoli illuminotecnici e un algoritmo di calcolo che non assicurava la corretta normalizzazione e la depurazione dei risparmi non addizionali.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, censurando l’interpretazione della disciplina di settore, le garanzie partecipative, la pretesa formazione del silenzio assenso e la mancata applicazione della novella del d.l. n. 76/2020.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Consiglio di Stato richiama l’art. 1.1 dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 09/11, che individua la data di prima attivazione nella prima data in cui un cliente inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche non misurabili. Il collaudo è solo esempio, non criterio esclusivo. In coerenza con Cons. Stato n. 2808 del 2020 e Cons. Stato n. 8161 del 2019, l’incentivo perde funzione quando i risparmi siano già stati generati. L’appellante non aveva prodotto elementi sulle modalità di svolgimento dei lavori e delle lavorazioni, così eludendo la richiesta istruttoria del Gestore: infondato il motivo.
Quanto ai calcoli illuminotecnici e all’algoritmo, la Corte riconosce spazi di discrezionalità tecnica al GSE, con sindacato limitato alla manifesta illogicità. Il requisito dell’addizionalità impone di escludere i risparmi che si sarebbero comunque realizzati per evoluzione tecnologica, normativa e di mercato: diversamente l’incentivo diventa aiuto di Stato. Assorbente, in ogni caso, il rilievo della pluralità di ragioni autonome: il rigetto di una sola sostiene il provvedimento.
Il terzo motivo è respinto: a fronte delle controdeduzioni procedimentali è sufficiente una motivazione sintetica, senza analitica confutazione, e le carenze erano state rappresentate nella richiesta di integrazione del 16 ottobre 2018.
Sul silenzio assenso, il Collegio ribadisce che il decorso dei termini presuppone la completezza della domanda e l’esistenza dei presupposti di accoglibilità. L’istanza era carente sull’addizionalità e sulla data di prima attivazione. Inoltre il ritardo derivava dalle reiterate proroghe chieste dalla stessa società: l’atto tardivo è a lei imputabile.
Infine, la novella del d.l. n. 76/2020 non si applica: l’art. 56, comma 8, richiama i soli provvedimenti di decadenza, con lettura restrittiva non estensibile al rigetto. La società, comunque, non aveva presentato alcuna istanza di riesame né vantava un titolo acquisito per decorso del tempo. Appello respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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