Incentivi fotovoltaici: decadenza integrale legittima per moduli non certificati (Cons. Stato n. 7968 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, la decadenza integrale dal beneficio e la conseguente restituzione delle somme percepite sono legittime quando le difformità dei moduli installati rispetto alle certificazioni richieste dal d.m. 6 agosto 2010 impediscono al GSE di accertare la conformità alla normativa tecnica e, dunque, la insussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi. Ai sensi dell’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, lettera j), il Gestore dispone la decadenza con integrale recupero delle somme erogate. La nozione di violazione rilevante comprende l’installazione di prodotti non certificati o non pienamente corrispondenti alle certificazioni. La sopravvenuta decurtazione dell’incentivo non retroagisce al momento dell’adozione del provvedimento e rende inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza che ne invochi l’applicazione in luogo della decadenza.
Il Fatto
Il GSE, all’esito di un procedimento di verifica avviato anche a seguito di un procedimento penale, dichiarava la decadenza di un impianto fotovoltaico dal diritto alle tariffe incentivanti del Terzo Conto Energia e intimava la restituzione degli incentivi percepiti, quantificati in oltre un milione di euro. Il provvedimento si fondava su presunte incoerenze tra le certificazioni prodotte in sede di ammissione e le caratteristiche dei moduli installati, con riguardo al numero delle bus-bar, alla junction box di produttore diverso, all’identificativo del sito di produzione e alla riferibilità della certificazione OEM.
La società proprietaria impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, lamentando l’erroneità della decisione sulla conformità dei pannelli e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 come novellato dalla legge n. 205/2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di estinzione del giudizio ex art. 13-bis d.l. n. 101/2019, per effetto della richiesta di decurtazione avanzata dalla società, che secondo l’appellata equivarrebbe ad acquiescenza. La questione viene tuttavia reputata assorbita dall’infondatezza nel merito delle censure.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decurtazione del 10% è infatti intervenuta con provvedimento anteriore alla proposizione dell’appello, sicché l’interesse residuo si concentra sul primo motivo, volto a contestare la stessa sussistenza dei presupposti della decadenza.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del d.m. 6 agosto 2010, che all’art. 7 richiede la conformità alle norme tecniche dell’allegato 1, tra cui la CEI EN 61215. Il GSE aveva accertato in sede di sopralluogo l’impiego di celle a tre bus-bar in luogo di quelle a due previste dalla certificazione. Tale modifica costituisce, secondo le Retesting Guidelines, una modifica sostanziale che impone di ripetere le prove. Le deduzioni dell’appellante non valgono a superare l’accertamento fattuale, suffragato dal verbale di sopralluogo.
Quanto alla junction box di produttore diverso, il Collegio condivide l’osservazione del GSE: la diversa origine del componente rileva ai fini della certificazione e richiede un apposito certificato OEM, non risultando la relativa certificazione. La presenza di componenti differenti da quelli indicati per i moduli certificati comporta che gli stessi non possano ritenersi certificati.
Sulla proporzionalità, la Corte rileva che l’eventuale sproporzione della decadenza totale è stata superata dalla decurtazione al 10%. Resta da verificare se, in presenza delle difformità, spettasse comunque l’incentivo integrale. L’esame non è favorevole, essendo accertata la presenza di moduli non certificati. La nozione di violazione rilevante, alla luce dell’allegato 1, lettera j), del d.m. 31 gennaio 2014, non consentiva di escludere l’installazione di prodotti non certificati. L’appello è pertanto inammissibile in parte e respinto per il resto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.