Ottemperanza al giudicato su carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 202 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato al pagamento della carta docente. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme indicate dal creditore non è pertanto definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il ricorso è accolto con assegnazione di termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 29.6.2023.

Non avendo l’amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati; i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Le spese sono liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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