La rinuncia all’interesse rende improcedibile anche il ricorso incidentale (TAR Sicilia n. 4161 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. A tale declaratoria consegue, per ragioni di ordine logico e di economia processuale, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, il quale resta assorbito dalla caducazione dell’interesse alla decisione della domanda principale. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia processuale, non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi, né a pronunciarsi sulle censure articolate in via incidentale. La compensazione delle spese di lite risponde alla peculiarità dello svolgimento della vicenda e alla sua risalenza nel tempo.

Il Fatto

Con ricorso notificato il 29/10/2021 e depositato il 18/11/2021, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale con cui l’Università degli Studi di Messina ha approvato, in rinnovazione, la procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un Professore di Seconda Fascia nel settore M-FIL/03, già annullata con precedente sentenza del TAR Sicilia n. 2164/2021. Esito della procedura è stata la dichiarazione di idoneità della controinteressata, non della ricorrente. Con ricorso incidentale la controinteressata ha impugnato gli atti presupposti della rinnovazione, dolendosi del rinnovo integrale delle operazioni concorsuali e della ripetizione della prova didattica.

Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 29.10.2024, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. All’udienza straordinaria del 9 dicembre 2024, tenuta da remoto, la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia all’interesse e ne trae la conseguenza sul piano della definizione del giudizio in rito, senza scrutinio del merito. Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.

La medesima sorte investe il gravame incidentale. La sentenza afferma che l’improcedibilità del ricorso principale si riflette “a cascata” su quello proposto dalla controinteressata: venuto meno l’interesse a coltivare la domanda principale, la domanda incidentale resta priva del proprio orizzonte di utilità processuale. Il Collegio non procede quindi alla qualificazione del ricorso incidentale in termini di vera autonomia o di dipendenza, né ne esamina la natura escludente o paritaria.

La pronuncia si risolve in un rigetto in rito a doppio binario e non tocca nel merito le censure sulla legittimità della rinnovazione concorsuale. L’esito non è accompagnato da alcun accertamento circa la correttezza delle operazioni selettive riavviate dopo la sentenza caducatoria del 2021.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale. La statuizione è motivata con riferimento alle concrete modalità di svolgimento della vicenda e alla sua risalenza nel tempo. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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