Indennità REIS etero-finanziate non soggette ai tetti di spesa del personale (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 255 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme assegnate dalla Regione ai comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge reg. Sardegna n. 18/2016, utilizzate per riconoscere indennità accessorie ai dipendenti incaricati della gestione del REIS, costituiscono etero-finanziamenti vincolati alla componente variabile del trattamento accessorio. In quanto provenienti dall’esterno rispetto all’ente beneficiario, esse non incidono sugli equilibri di bilancio e non sono assoggettabili al tetto del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Le stesse somme non sono soggette al tetto della spesa complessiva di personale di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006, a condizione che sussistano la neutralità finanziaria e la correlazione tra finanziamenti e assunzioni anche sotto il profilo temporale. Ai fini della capacità assunzionale ex art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, il requisito dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione deve ritenersi soddisfatto.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune sardo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo un quesito ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La richiesta riguarda le somme che la Regione assegna ai comuni quali enti gestori del Reddito di inclusione sociale (REIS), pari all’1,5 per cento del contributo annuale, destinate a coprire i costi dei servizi esterni ovvero, in alternativa, i maggiori oneri per indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni incaricati della gestione della misura.

Il quesito chiede se tali somme, impiegate come indennità accessorie, siano assoggettabili a tre distinti vincoli: il tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017; il tetto della spesa complessiva di personale ex art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006; i limiti e i parametri per la capacità assunzionale ex art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo, ritenendo la richiesta validamente sottoscritta dall’organo politico di vertice e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. Quanto al profilo oggettivo, il quesito attiene alla contabilità pubblica e assume rilievo generale ed astratto soltanto nei limiti in cui si riferisca alle amministrazioni comunali e ai dipendenti considerati in via generale, non ai dipendenti del singolo ente.

Nel merito, il Collegio qualifica le risorse come etero-finanziate e vincolate ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, in ragione della provenienza esterna e della destinazione imposta dalla legge regionale. Esse alimentano la parte variabile del fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL Funzioni locali del 16.11.2022.

Sul primo quesito, la Sezione richiama gli approdi della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 23/2017/QMIG), secondo cui il limite del salario accessorio può essere superato quando le risorse etero-finanziate siano vincolate alla componente variabile e non incidano sugli equilibri di bilancio. Le risorse regionali REIS presentano entrambi i requisiti e sono pertanto spese neutre. Ne deriva la non assoggettabilità al tetto dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

Sul secondo quesito, la Sezione osserva che il legislatore ha previsto deroghe espresse al tetto della spesa complessiva di personale e che la giurisprudenza contabile ha escluso dal limite le spese coperte da finanziamento di altro ente pubblico. Tali spese sono escluse a due condizioni: assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente (principio della neutralità finanziaria) e correlazione tra ammontare dei finanziamenti e assunzioni effettuate, anche temporalmente.

Sul terzo quesito, la Sezione ricostruisce il meccanismo dei valori soglia e della sostenibilità finanziaria introdotto dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, richiamando la deliberazione n. 19/2024/QMIG. Poiché le somme regionali non sono idonee a incidere sugli equilibri di bilancio, il requisito dell’asseverazione pluriennale deve ritenersi soddisfatto; restano da verificare, in concreto, la coerenza con il PIAO, il rispetto del valore soglia e i parametri del d.m. 17 marzo 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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