Partenariati estesi PNRR e controllo della Corte dei conti sul modello societario (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 15 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono competenti a esprimere il parere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016 anche sull’atto deliberativo con cui un’università partecipa alla costituzione di una società consortile strumentale a un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR, quando l’iniziativa coinvolga soggetti pubblici insistenti su più regioni e richieda una valutazione accentrata. Il controllo verifica la competenza dell’organo, l’analitica motivazione, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a darne pubblicità sul sito istituzionale. La società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi societari consentiti e le attività di ricerca PNRR sono riconducibili ai fini perseguibili ex art. 4, comma 2, TUSP.
Il Fatto
Il Politecnico di Milano ha trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione con cui ha approvato la partecipazione dell’Ateneo alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP”. L’operazione si colloca nell’ambito di un avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca, attuativo di una misura del PNRR, e di uno specifico bando dell’Agenzia Spaziale Italiana che ha ammesso a finanziamento il progetto con un contributo di 80 milioni.
L’Ateneo ha ritenuto di integrare l’operazione con elementi analoghi a quelli già esaminati con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e ha quindi rimesso l’atto alle Sezioni riunite, in deroga all’ordinario riparto territoriale, per la pronuncia prevista dall’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La prima questione riguarda la competenza. La Corte richiama il principio di diritto statuito con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: rientrano nella sfera delle Sezioni riunite le operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida del MUR, nelle quali una pluralità di enti pubblici distribuiti su più regioni costituisca con un’unica operazione una società consortile fortemente collegata alla struttura ministeriale. Nel caso di specie le condizioni sono integrate, perché l’iniziativa nasce da un avviso ministeriale attuativo del PNRR e vede tra i soci soggetti pubblici collocati in diverse realtà regionali. Il fatto che l’area tematica “Attività spaziali” trovi finanziamento in risorse proprie dell’ASI non esclude l’applicazione del medesimo quadro regolamentare e procedurale previsto per le altre aree finanziate con fondi PNRR.
Passando al merito, la Corte ricostruisce la funzione assegnata al controllo: scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata tramite strumenti di diritto privato, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale l’amministrazione può procedere autonomamente. I parametri di verifica sono la necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni e la convenienza della scelta, la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.
Sul rispetto delle regole di competenza e dei contenuti dell’atto, la Corte rileva che la partecipazione risulta autorizzata da una specifica deliberazione dell’organo amministrativo, come richiesto per i soggetti universitari dall’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP. L’atto contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo ex art. 2463 cod. civ., applicabile alle consortili per il richiamo dell’art. 2615-ter cod. civ., ed è corredato da statuto e patto parasociale, che assicurano la quota maggioritaria pubblica per la durata del programma. La Corte segnala la discrasia tra la durata societaria, fissata al 2040, e l’orizzonte del progetto, ma la ritiene giustificata dalle argomentazioni del soggetto promotore in ordine alla prosecuzione delle attività statutarie e alla natura di lungo periodo della ricerca di base.
Sui vincoli tipologici e finalistici, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP, e le attività previste dall’oggetto sociale sono riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP. Rileva inoltre l’art. 4-bis TUSP, che include le attività di ricerca svolte per gli interventi del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni.
La sostenibilità finanziaria è esaminata sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo. Il Business plan, esteso ai primi cinque anni, prospetta margini operativi e risultati di gestione positivi, con flussi di cassa netti positivi e progressivo accumulo di liquidità; l’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività è ritenuta non pregiudizievole attesa la semplicità e la determinatezza del modello. Sul piano soggettivo, l’esiguità degli importi a carico dell’Ateneo e la copertura tramite overhead del bando escludono problemi di compatibilità con gli strumenti di bilancio. Quanto alla convenienza economica, la scelta era prospettata dallo stesso avviso, il che esclude la necessità di raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. La Corte non ravvisa, infine, profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e conclude nel senso dell’assenza di elementi ostativi.
Nota della Redazione
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