Inchiesta pubblica VIA discrezionale e non alternativa alle osservazioni scritte (TAR Marche n. 1171 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inchiesta pubblica di cui all’art. 24-bis del d.Lgs. n. 152/2006 non costituisce un obbligo per l’amministrazione procedente, ma una fase partecipativa rimessa a valutazione discrezionale di opportunità. Il diniego non è immotivato quando l’amministrazione dia conto del già avvenuto accesso partecipativo mediante osservazioni scritte e dell’aggravio procedimentale che l’inchiesta comporterebbe. Trova applicazione il principio di non aggravamento di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. La censura che assuma l’insufficienza del numero di osservazioni pervenute senza indicare contributi istruttori ulteriori e non acquisibili è tautologica e non supera il sindacato di merito.

Il Fatto

Nel corso del procedimento di VIA relativo a un impianto eolico da realizzarsi in due comuni marchigiani, la Regione Marche chiedeva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di indire l’inchiesta pubblica prevista dall’art. 24-bis del d.Lgs. n. 152/2006. La società proponente si rimetteva alle valutazioni dell’amministrazione, che respingeva l’istanza rilevando come fossero già pervenute trentatré osservazioni, destinate all’esame della Commissione tecnica, e come l’inchiesta avrebbe comportato un disallineamento rispetto ai termini di conclusione del procedimento.

La Regione impugnava la nota di diniego davanti al TAR Marche. Le parti resistenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità dell’atto per la sua valenza endoprocedimentale, non immediatamente lesiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione in rito osservando che il provvedimento impugnato ha determinato un arresto definitivo della fase sub-procedimentale richiesta dalla Regione: il diniego, pertanto, è idoneo a produrre una lesione attuale e il ricorso è ammissibile.

Nel merito, la questione centrale riguarda la natura dell’inchiesta pubblica. La ricorrente sosteneva che si trattasse di fase partecipativa da avviare obbligatoriamente su istanza tempestiva e formale dell’ente locale. Il TAR richiama il proprio precedente, la sentenza n. 238 del 2023, confermata in appello dalla sentenza n. 7884 del 2024, che ha già qualificato l’istituto come espressione di discrezionalità dell’amministrazione procedente. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene e conferma che l’inchiesta non è alternativa alla consultazione mediante osservazioni scritte, ma strumento ulteriore rimesso a valutazione di opportunità.

Il Tribunale esamina poi il profilo motivazionale. Il diniego non è immotivato né meramente apparente: il Ministero ha dato conto del dato fattivo delle trentatré osservazioni, non contestato, e ha argomentato l’aggravio procedimentale che l’inchiesta avrebbe comportato rispetto ai termini di semplificazione. L’argomentazione trova fondamento nel d.l. n. 76/2020 e nel principio generale di non aggravamento sancito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

La controversia si sposta quindi sul piano del merito: stabilire se le osservazioni pervenute esauriscano il quadro oppositivo o se l’inchiesta possa acquisire contributi ulteriori e significativi. Su questo punto il Collegio condivide le difese delle resistenti e rileva che la Regione non ha addotto alcuna precisazione concreta, limitandosi ad affermare che trentatré osservazioni non bastano perché si tratta di tutela dell’ambiente. L’argomentazione è astratta e tautologica, applicabile in qualsiasi circostanza e dunque inidonea a dimostrare l’erroneità del diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per giustificate ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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