Ricorso dei Comuni inammissibile per difetto di legittimazione contro le tariffe AGER (TAR Puglia n. 266 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I Comuni che partecipano obbligatoriamente all’Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti non sono legittimati a impugnare le determinazioni con cui l’Agenzia fissa le tariffe di conferimento agli impianti. La legge regionale demanda all’AGER l’esercizio unitario, accentrato e vincolato della funzione pubblica di determinazione tariffaria, già spettante ai singoli Comuni, sicché gli enti locali partecipanti restano coinvolti nel decision making process e non possono contestare l’atto che ne è espressione. Essi difettano, parimenti, dell’interesse a ricorrere: la posizione vantata è derivata, accessoria e riflessa rispetto a quella dei singoli utenti, sui quali soltanto grava in via definitiva l’onere economico attraverso la TARI. Il Comune non può agire in surroga dell’interesse individuale dei propri cittadini, né la mera posta negativa in bilancio integra una lesione concreta in assenza di allegazione di costi imputati direttamente e definitivamente alle casse comunali. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l’adeguamento tariffario trova fonte di rango normativo e implica apprezzamenti discrezionali di carattere autoritativo.

Il Fatto

Tre Comuni della provincia di Lecce hanno impugnato le determinazioni con cui l’AGER ha rideterminato, per gli anni 2022 e 2023, le tariffe di conferimento relative a tre impianti pubblici di trattamento dei rifiuti siti nei comuni di Poggiardo, Ugento e Cavallino, gestiti da società controinteressate in forza di contratti di concessione.

I ricorrenti hanno sostenuto che l’Agenzia avrebbe dovuto applicare la disciplina regolatoria nazionale approvata dall’A.R.E.R.A., con efficacia eterointegrativa dei contratti in essere, e che comunque avrebbe operato gli aggiornamenti senza adeguata istruttoria, mediante incrementi percentuali automatici e con oneri gravanti sulla spesa corrente degli enti locali. L’AGER e le società gestrici hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e la carenza delle condizioni dell’azione. La causa, originariamente proposta davanti alla sezione staccata di Lecce, è stata trasmessa alla sede di Bari.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia investe la determinazione di una tariffa unitaria a carico dell’utenza, rispetto alla quale l’AGER esercita poteri autoritativi in virtù della legge regionale n. 20/2016. Anche i criteri di calcolo di natura convenzionale incidono solo parzialmente sulla discrezionalità tecnica dell’Agenzia nella ricostruzione del full recovery cost. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. rientrano nella giurisdizione esclusiva le controversie sulla clausola di revisione del prezzo e sul provvedimento applicativo; sussiste comunque la giurisdizione ai sensi della lett. p) della medesima disposizione, vertendosi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione. La legge regionale ha istituito l’AGER quale organo unico di governo dell’ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni. L’Agenzia costituisce ente esponenziale del territorio e agisce come rappresentante necessario unitario degli enti locali, cui è demandato in via esclusiva l’esercizio associato di funzioni già spettanti ai singoli Comuni, tra cui la determinazione delle tariffe. I Comuni contribuiscono alla formazione delle decisioni tramite il Comitato dei Delegati; pertanto, essendo direttamente coinvolti nel procedimento decisionale, non sono legittimati a impugnare le determinazioni che ne costituiscono l’esito.

Quanto all’interesse a ricorrere, il Tribunale ha qualificato come di mero fatto la posizione del Comune. La scelta legislativa di accentrare la funzione rende la posizione dell’ente derivata e riflessa: soltanto sui cittadini utenti, destinatari finali dell’onere, i costi vengono definitivamente a gravare mediante la T.A.R.I., secondo l’obbligo di integrale copertura dei costi posto dall’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013. Il rapporto giuridico che scaturisce dalla determinazione tariffaria è di natura tributaria e intercorre tra amministrazione e singoli amministrati, ai quali soltanto è concessa la facoltà di contestare la determinazione al momento della richiesta di pagamento.

Il Collegio ha inoltre escluso che il Comune possa agire in via surrogatoria a tutela delle posizioni economiche dei propri amministrati: l’interesse collettivo della comunità non coincide con l’interesse individuale degli utenti. La mera posta negativa in bilancio non integra una lesione effettiva, in assenza di allegazione di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali in ragione delle ragioni di mero rito e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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