Inclusione nel SIN e onere di motivazione sui terreni sospetti (Cons. Stato n. 6430 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inclusione di un’area nel perimetro di un sito di interesse nazionale costituisce l’equivalente normativo del presupposto di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, ovvero del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. Essa non può essere arbitraria: richiede l’individuazione di indizi di sufficiente gravità che il terreno sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante e impone di dare conto in motivazione del percorso logico seguito. L’apprezzamento è discrezionale e sindacabile nei soli casi di esito manifestamente illogico o contrario ai fatti accertati. La mancanza di un certificato di avvenuta bonifica lascia intatta la qualifica di area sospetta. Il rispetto della partecipazione procedimentale si misura sulla possibilità effettiva di interloquire, non sull’esito favorevole delle osservazioni, il cui mancato accoglimento integra un diverso vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società immobiliare acquista a Colleferro un complesso di circa mille ettari di aree industriali corrispondenti agli ex stabilimenti di un’impresa chimica, in parte dismesse e in parte locate ad altre imprese. Il Ministero dell’ambiente include i terreni nel perimetro del SIN «Bacino del fiume Sacco» con D.M. 22 novembre 2016 n. 321, recependo l’esito della conferenza di servizi del 7 novembre 2016.
La società impugna la perimetrazione davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso con sentenza n. 3165 del 2024. Propone quindi appello, lamentando eccesso di potere per falso presupposto, irragionevolezza e violazione dell’art. 252 d.lgs. n. 152/2006 per asserita mancata partecipazione al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sui presupposti di inclusione di un terreno nel perimetro del SIN. Il criterio è ricavato dalla giurisprudenza richiamata: l’inclusione equivale al presupposto dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, accertato applicando i criteri dell’art. 252, comma 2, del medesimo decreto. Ne deriva che la perimetrazione deve spiegare perché l’area è sospetta, individuando indizi di sufficiente gravità e dando conto del percorso logico, trattandosi di apprezzamento discrezionale sindacabile solo per esiti manifestamente illogici.
Nel caso concreto l’apprezzamento è corretto. Le aree della società erano già ricomprese, senza contestazioni dell’epoca, nel perimetro delle aree che il Commissario straordinario avrebbe dovuto bonificare: ciò costituisce sufficiente indizio di aree sospette. La conclusione resta ferma anche a fronte dell’asserita opera del Commissario, i cui contorni e risultati non sono ricostruibili, essendo la relativa documentazione non reperita. In mancanza di un certificato di avvenuta bonifica, la qualifica di sospette rimane intatta.
Il Collegio respinge anche l’argomento fondato sullo stralcio delle competenze del Commissario in favore della Regione: l’ordinanza n. 61/2013 del Capo dipartimento della Protezione civile nulla prevede circa una paralisi delle competenze ministeriali.
Quanto al terzo motivo, la norma sulla partecipazione al procedimento è rispettata per il solo fatto che l’interessata abbia avuto notizia dell’avvio e possibilità di interloquire, come pacificamente avvenuto tramite le memorie depositate. L’eventuale mancata o erronea valutazione dell’apporto privato integra un vizio di motivazione, fatto valere con i motivi respinti. L’appello è quindi infondato; le spese sono compensate per la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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