Spese di lite e minimi tariffari forensi: divieto di liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 321 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso e delle spese è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei valori parametrici stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La motivazione che richiama la serialità e la non complessità del contenzioso non è apodittica, ma non giustifica una liquidazione inferiore ai minimi tabellari.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 8137/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riconoscimento dell’importo complessivo di € 1.500,00. Non ottenuta l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, che lo ha accolto, nominando il Commissario ad acta e liquidando le spese in € 750,00.

L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per essere la liquidazione avvenuta in misura inferiore ai parametri forensi. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le proprie pronunce sulla identica questione relativa alla liquidazione delle spese nei giudizi sulla carta elettronica del docente, tra cui le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4431 del 22 maggio 2025, n. 6935 del 5 agosto 2025, n. 7251 del 9 settembre 2025 e n. 9289 del 25 novembre 2025. Da esse ricava il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare solo se si discosta dalla regola della soccombenza, richiamando Cons. St., sez. V, n. 5947 del 4 luglio 2024.

La discrezionalità nella quantificazione non legittima somme simboliche: sul punto il Collegio richiama Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 13 dicembre 2023. Il riferimento è alla necessità di remunerare adeguatamente la prestazione professionale, evitando liquidazioni che non abbiano come riferimento alcuna soglia numerica minima.

Il Collegio valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al D.M. n. 55/2014. Le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento numerico minimo. Il decreto intendeva limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali non è possibile andare. La Sezione consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrastasse con la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 427 del 23 novembre 2017.

Su queste basi la liquidazione del primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio precisa, però, che la motivazione del TAR non è apodittica, trattandosi di contenzioso oggettivamente non complesso e seriale.

L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, con liquidazione delle spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Le spese del secondo grado sono liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia attiene solo alle spese legali del primo grado. Entrambe le somme sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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