Ordine di demolizione e responsabilità del comproprietario: rigetto (TAR Campania n. 1151 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’abuso edilizio costituisce atto vincolato e dovuto, conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il proprietario e i suoi aventi causa sono destinatari diretti del dovere di rimuovere le conseguenze dell’illecito, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023. La sanzione demolitoria è derogabile solo in via eccezionale, per straordinari interessi pubblici che devono risultare dal provvedimento. Il dedotto sequestro penale del manufatto non dimostra l’inesigibilità dell’ordine, in mancanza di prova e non inibendo ai proprietari la richiesta di autorizzazione all’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il responsabile del Servizio Tecnico del Comune, all’esito di accertamento tecnico, constatava la realizzazione di un manufatto abusivo e ingiungeva ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere e la rimessione in pristino. I destinatari impugnavano l’ordinanza deducendo la nullità per impossibilità di eseguire spontaneamente l’ordine, stante l’asserita sottoposizione dell’immobile a sequestro penale, la mancanza di consapevolezza dell’abuso, la sproporzione della misura e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano anche il verbale di inottemperanza, per illegittimità derivata e per contraddittorietà con precedenti manifestazioni dell’amministrazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la scansione temporale tracciata dall’Adunanza Plenaria: fino alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza i destinatari hanno il dovere di demolire; decorso inutilmente il termine, si consuma un secondo illecito omissivo, con perdita della proprietà e irrogazione della sanzione pecuniaria. Il proprietario non vanta alcun diritto a demolire dopo la scadenza, spettando all’amministrazione valutare se coinvolgerlo ulteriormente.
Sul primo motivo il Tribunale rileva che manca del tutto la prova del dedotto sequestro penale. Anche a volerlo presumere, il vincolo ablativo non inibisce ai proprietari di chiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a intervenire in esecuzione del provvedimento amministrativo.
Il secondo motivo è respinto perché i ricorrenti sono comproprietari dei luoghi e destinatari diretti dell’imputazione di responsabilità, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, che impone al responsabile, al proprietario e agli aventi causa di rimuovere le conseguenze dell’illecito. Il terzo motivo cade perché la demolizione è la sanzione ordinaria e i presupposti eccezionali di deroga non emergono né dal provvedimento né dal ricorso.
Il quarto motivo è infondato: l’ordine di demolizione è atto obbligatorio che segue a un procedimento vincolato, sicché non necessita dell’avviso di avvio del procedimento, come affermato nel richiamato orientamento del Consiglio di Stato n. 5968 del 2024. Il rigetto del ricorso principale travolge i motivi aggiunti: il verbale di inottemperanza è atto conseguenziale e necessitato e non aggiunge alcuna lesione autonoma. Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che i motivi aggiunti sarebbero comunque inammissibili per genericità, non essendo indicato né prodotto il provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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