Accesso agli atti e obbligo di esibizione delle indicazioni della Giunta comunale (TAR Lombardia n. 3527 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, il Comune non può sottrarsi all’ostensione degli atti richiesti né opporre il silenzio sull’istanza. L’eventuale assenza dei documenti oggetto della domanda non può essere attestata dal difensore dell’ente, ma deve provenire dal Segretario comunale o dal competente Responsabile di servizio, che ne assumono la responsabilità. Se il Segretario richiama “indicazioni della Giunta comunale”, queste si manifestano mediante rituali deliberazioni ai sensi dell’art. 48 d.Lgs. n. 267/2000: il Comune è tenuto a esibire il relativo provvedimento o a dichiararne espressamente l’inesistenza. Il parziale rilascio di atti determina cessazione parziale della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., ma non esaurisce il contenzioso se resta insoddisfatta una parte della pretesa ostensiva.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un immobile residenziale confinante con una struttura sportiva comunale. Per le immissioni sonore provenienti dall’impianto i proprietari avevano agito davanti al Tribunale civile, che con ordinanza aveva ingiunto al Comune di intervenire sull’impianto, accertando immissioni superiori alla normale tollerabilità, con le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis cod. proc. civ.. L’ordinanza non era impugnata né eseguita.

Dopo una comunicazione comunale del 4.7.2024 relativa a verifiche edilizie sull’immobile e al rispetto delle distanze degli alberi, il ricorrente presentava in data 12.7.2024 istanza di accesso agli atti, chiedendo sia i documenti del procedimento di vigilanza edilizia sia quelli necessari a dare esecuzione all’ordinanza. Sull’istanza si formava il silenzio ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/1990. Il Comune non si costituiva, inviando solo comunicazioni via PEC ai difensori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il Comune ha in parte rilasciato gli atti richiesti, segnalando la visione sul sito istituzionale di provvedimenti attinenti agli interventi sull’impianto sportivo, tra cui due determinazioni dirigenziali e una deliberazione di Giunta recante gli indirizzi per l’affidamento della gestione della struttura. Su questa parte la pretesa è stata soddisfatta e va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm..

Quanto all’asserito avvio del procedimento di verifica sull’immobile, il difensore dell’ente aveva trasmesso una PEC sostenendo che nessun procedimento era stato avviato, allegando una mail del Segretario comunale al Responsabile del Settore Tecnico. In quella mail il Segretario dichiarava espressamente di agire “in attuazione delle indicazioni della Giunta Comunale”.

Il Tribunale ritiene che tale comunicazione non consenta di considerare definito il contenzioso. La Giunta manifesta le proprie indicazioni attraverso rituali deliberazioni, come prescrive l’art. 48 d.Lgs. n. 267/2000. Nulla il Comune deduce circa una deliberazione sul punto.

La dichiarazione del professionista che agisce per l’ente non è sufficiente: ogni attestazione sull’eventuale assenza dei documenti richiesti deve provenire dal Segretario comunale o dal competente Responsabile di servizio, che se ne assumono la responsabilità.

Il ricorso è quindi in parte accolto, con condanna del Comune all’esibizione, entro trenta giorni dalla notificazione, del provvedimento della Giunta recante le indicazioni richiamate. In mancanza, il Segretario e il Responsabile di servizio dovranno rilasciare esplicita dichiarazione negativa, trasmettendola al ricorrente e depositandola presso la Segreteria. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 614-bis c.p.c.

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