Diniego suolo pubblico subordinato al bando legittimo anche per inerzia comunale (TAR Sicilia n. 1974 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che abbia approvato il regolamento disciplinante l’installazione dei chioschi può legittimamente subordinare il rilascio della concessione di suolo pubblico all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica. Il diniego fondato sull’assenza del bando non è viziato quando l’assegnazione delle aree presuppone la mappatura del territorio e la fissazione dei criteri. Il mancato rispetto della tempistica prevista dal regolamento per la pubblicazione del bando non travolge il provvedimento negativo, ma legittima l’interessato ad attivare gli strumenti contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione. Il carattere vincolato del provvedimento esclude la rilevanza delle osservazioni procedimentali ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale ha presentato al SUAP di Catania istanza di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chioschetto. L’ufficio ha rigettato la richiesta con provvedimento motivato sul presupposto che non fosse possibile assegnare alcun sito senza previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, come disposto dall’art. 8 del regolamento comunale sui chioschi.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10-bis della stessa legge. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’impianto regolamentare. L’art. 8 del regolamento, approvato con delibera consiliare n. 2 del 20 marzo 2023, prevede al primo comma che il Comune può concedere l’uso temporaneo e oneroso di aree pubbliche per i chioschi solo mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica. Il quarto comma impone la pubblicazione del bando entro novanta giorni dall’approvazione e vieta ulteriori concessioni rispetto a quelle individuate.
Su questa base il diniego risulta fondato sul richiamo al preavviso di rigetto, che informava l’istante dell’impossibilità di procedere all’assegnazione senza il bando e nel rispetto di criteri da definire successivamente dall’Ente. Il primo motivo è infondato. Il regolamento non ha “sanato” alcuna inerzia, ma ha introdotto una disciplina che rende doverosa la selezione pubblica.
Il Tribunale respinge la prospettazione del ricorrente secondo cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe stato differito a un evento incerto nell’an e nel quando. L’assegnazione dei chioschi presuppone la mappatura del territorio e l’individuazione delle zone di ubicazione: si tratta di adempimenti che condizionano la stessa possibilità di bandire la procedura. La previsione di una tempistica precisa non muta l’esito. Il suo mancato rispetto non rende illegittimo il rigetto, ma abilita l’interessato a esperire i rimedi contro l’inerzia amministrativa.
La fattispecie si distingue dai precedenti della sezione richiamati dal ricorrente, segnatamente la sentenza n. 1405 del 2022, riferiti al periodo anteriore all’adozione del regolamento, quando il rinvio a procedure da disciplinare generava incertezza sull’an e sul quando. Il Comune ha inoltre rappresentato che il piano di installazione è in fase di attuazione.
Anche il secondo motivo è infondato. Il carattere vincolato del provvedimento, discendente dall’obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica, rende dirimente l’assenza di margini valutativi: le osservazioni procedimentali non avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Il ricorso è rigettato. Il Collegio compensa integralmente le spese in ragione delle peculiarità delle questioni, applicando il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c..
Nota della Redazione
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