Incompatibilità del giudice predibattimentale che ha rigettato il patteggiamento (Cass. pen. Sez. VI n. 38208 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. La Corte costituzionale ha equiparato, quale momento di giudizio, l’udienza predibattimentale all’udienza preliminare e ha dichiarato con la sentenza n. 439 del 1993 l’illegittimità della medesima norma nella parte relativa al giudice per le indagini preliminari. Sussistono tutte le condizioni dell’incompatibilità endoprocessuale: preesistenti valutazioni sulla medesima res iudicanda, natura di contenuto della decisione, diversità della fase. La mancata previsione integra un vulnus ai parametri costituzionali e una irragionevole disparità di trattamento.

Il Fatto

L’imputato, citato direttamente a giudizio per il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., aveva chiesto al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale del Tribunale di Salerno l’applicazione di pena concordata. Il giudice aveva rigettato la richiesta per ragioni di merito con ordinanza dell’11 marzo 2025. All’udienza successiva l’imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.

Il giudice, ritenendosi incompatibile, dichiarava di astenersi, ma l’astensione non veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale. L’imputato proponeva allora istanza di ricusazione. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 7 maggio 2025, rigettava l’istanza, richiamando l’ordinanza n. 232 del 1999 e sostenendo il superamento delle conclusioni della sentenza n. 439 del 1993. Da qui il ricorso per cassazione, con cui si deduce la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. e, in subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ritiene il ricorso ammissibile: è prospettabile in cassazione anche la sola illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, poiché integra pur sempre una censura di violazione di legge, a condizione che la questione sia rilevante e che dall’accoglimento consegua un effetto favorevole per il ricorrente (Cass. Sez. VI n. 37796 del 2020; Cass. Sez. VI n. 25005 del 2024).

Nel merito della rilevanza, il giudice predibattimentale aveva respinto la richiesta di patteggiamento per ragioni di merito e, subito dopo, aveva ricevuto la richiesta di giudizio abbreviato, che costituisce un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato. La doglianza sull’imparzialità andrebbe rigettata alla luce del dato normativo, di natura tassativa ed eccezionale, che non consente interpretazioni estensive o analogiche (Cass. Sez. I n. 15834 del 2009; Cass. Sez. V n. 4813 del 2022).

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte richiama il consolidato orientamento della Consulta sulla forza della prevenzione e sulle condizioni dell’incompatibilità endoprocessuale (sentenza n. 172 del 2023; sentenza n. 93 del 2024): le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda, il giudice deve essere chiamato a una valutazione strumentale alla decisione, questa deve avere natura di contenuto e la precedente valutazione deve collocarsi in una diversa fase del procedimento.

Il principio del giudice terzo e imparziale ha assunto autonoma rilevanza con la legge costituzionale n. 2 del 1999 e trova riscontro nell’art. 6, par. 1, CEDU, nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’art. 14 PIDCP. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 2024, ha riconosciuto una simmetria tra udienza preliminare e udienza predibattimentale. Con la sentenza n. 439 del 1993 ha già dichiarato l’illegittimità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. per il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato il patteggiamento.

Nel caso in esame sussistono tutte le condizioni elaborate dalla Consulta: il giudice ha valutato il merito dell’accusa con il rigetto della richiesta di patteggiamento per ragioni non formali ed è chiamato a pronunciarsi nuovamente sul merito in una fase diversa, il rito abbreviato, come conferma l’art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen. (Cass. Sez. Un. n. 30200 del 2011). La mancata previsione dell’incompatibilità determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudice dell’udienza preliminare. La Corte dispone pertanto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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