Vizio parziale di mente e misure di sicurezza valutazione peritale insindacabile (Cass. pen. Sez. I n. 39130 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di mente, la totale assenza della capacità di volere è sufficiente per ritenere il soggetto affetto da vizio totale di mente ai sensi dell’art. 88 cod. pen., ma l’accertamento della residua capacità di autocontrollo e di finalizzazione dell’atto esclude la configurabilità di una incapacità totale. Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi disattesa. Il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e valuta solo la correttezza metodologica dell’approccio al sapere tecnico. La misura di sicurezza del ricovero in REMS non si applica in via prioritaria alla detenzione quando questa non risulti incompatibile con le condizioni di salute del condannato.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 marzo 2025, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Milano al ricorrente per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso in data 24 maggio 2022 all’interno della cella, con pena di quattro mesi di reclusione e misura accessoria della custodia in REMS per sei mesi.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea valutazione della propria imputabilità, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla capacità di intendere e volere, e violazione degli artt. 27 e 32 Cost. e art. 3 CEDU per incompatibilità tra detenzione e malattia. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. La questione giunge davanti alla Corte perché il ricorrente assume un vizio totale di mente anziché parziale, deducendo anche l’incompatibilità della detenzione con il proprio stato di salute.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, relativi alla capacità di intendere e di volere. Il principio invocato dal ricorrente è corretto: la totale assenza della capacità di volere basta per il vizio totale di mente. Nel caso concreto, però, il perito ha ritenuto il ricorrente affetto da vizio solo parziale, perché ha conservato una limitata, ma oggettiva, quota di finalizzazione dell’atto e una residua capacità di autocontenersi, espressione della volizione.
La Corte di appello ha valutato la perizia in modo approfondito e ne ha ribadito l’attendibilità con motivazione logica e non contraddittoria, sottolineando che il perito ha visitato direttamente l’imputato, ha esaminato le perizie di precedenti procedimenti e la documentazione medica, nonché le relazioni del personale sanitario del carcere coeve al fatto. La base cognitiva è stata giudicata completa ed esaustiva.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene infondata la tesi della contraddittorietà: l’efficacia delle terapie farmacologiche nel contenere le acuzie della malattia mentale è diffusa e riconosciuta dalla scienza medica, e nel caso concreto è attestata dal diario clinico del carcere. La sentenza impugnata è dunque logica quando valorizza i miglioramenti del ricorrente per ritenere attendibile la valutazione peritale del vizio parziale. Il ricorso, in sostanza, chiede una diversa valutazione di merito, non censurabile in legittimità, come affermato dai precedenti Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023 e Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il disturbo psichico può incidere sul diritto del detenuto a un trattamento umano e non degradante ai sensi dell’art. 27 Cost. e dell’art. 3 CEDU, ma la Corte d’appello ha respinto la deduzione di incompatibilità sulla base della perizia, che ha escluso acuzie e ha rilevato il buon esito del trattamento. L’applicazione prioritaria della misura di sicurezza del ricovero in REMS, in contrasto con il disposto dell’art. 211 cod. pen., non è giustificata, non avendo finalità di cura e potendo risultare contraria all’interesse del condannato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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