Legittima l’esclusione delle imprese edili dalla Zona Franca Sisma (TAR Marche n. 1020 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 759, lett. a) della legge n. 145/2018, che esclude dalle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia le imprese appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 prive, alla data del 24 agosto 2016, di sede legale o operativa nella zona franca. La diversità di disciplina corrisponde a situazioni non assimilabili e rientra nella discrezionalità del legislatore, volta a evitare il doppio beneficio in favore degli operatori economici impegnati nella ricostruzione e a impedire l’insediamento opportunistico di imprese non colpite dalla calamità. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost. né dell’art. 4 Cost., non incidendo l’esclusione dal contributo sul diritto al lavoro. È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del preavviso di revoca, atto endoprocedimentale non lesivo, quando il provvedimento finale sia stato emanato e non impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un’impresa individuale operante nel rivestimento di pavimenti e muri, con sede in un comune rientrante nella zona franca urbana istituita dal art. 46 del d.l. n. 50/2017 per i territori colpiti dal sisma del Centro Italia. L’attività era iniziata nel settembre 2017. Il ricorrente presentava tre istanze di agevolazione: la prima nel 2017, accolta; la seconda nel 2019, accolta con decreto direttoriale del 7 agosto 2019; la terza nel giugno 2021.
Il Ministero dello Sviluppo Economico adottava un preavviso di revoca del contributo già concesso e una comunicazione di non ammissione per la terza istanza, fondati sull’applicazione dell’art. 1, comma 759, lett. a) e c) della legge n. 145/2018. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Marche, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 4 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle imprese con diverso codice ATECO e a quelle già insediate nella zona franca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il preavviso di revoca. L’atto è endoprocedimentale e non contiene prescrizioni lesive, limitandosi a stimolare la partecipazione del privato. Poiché il provvedimento finale di revoca è stato emanato e non impugnato, l’impugnazione del preavviso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, resta l’interesse all’impugnazione del diniego di contributo del 14 febbraio 2022, che impone la trattazione dell’unico motivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’esclusione delle imprese di costruzioni mira a evitare che le stesse beneficino due volte degli aiuti pubblici: come operatori impegnati nella ricostruzione e come imprese agevolate. Il requisito della sede persegue invece lo scopo di impedire che imprese non colpite dalla calamità stabiliscano opportunisticamente la propria sede nella zona franca al solo fine di ottenere la sovvenzione.
Il contemperamento di queste esigenze ha giustificato l’esclusione delle imprese con codici ATECO delle costruzioni insediatesi dopo il sisma, riservando alle altre la possibilità di insediarsi fino al 31 dicembre 2016. Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 171 del 2022), la violazione dell’art. 3 Cost. sussiste solo quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili.
Nel caso concreto la distinzione operata dal legislatore è discrezionale e tesa a conciliare la rilevanza della ricostruzione con l’esigenza di evitare vantaggi competitivi per le imprese edilizie che si trasferiscano in quelle zone. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata. È del pari infondata la censura ex art. 4 Cost., poiché l’assenza di contributi per il trasferimento di una ditta non incide sul diritto al lavoro né sulla possibilità di concorrere al progresso della società.
Nota della Redazione
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