Ribasso del costo della manodopera vietato dalla lex specialis e offerta inammissibile (Cons. Stato n. 9084 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che esclude dal ribasso i costi della manodopera è espressione della volontà della stazione appaltante di conformare la gara in senso più restrittivo rispetto alle norme primarie. Ove non impugnata, essa vincola i concorrenti e prevale sul diverso regime degli artt. 108, comma 9, e 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, che pure ammettono il ribasso. L’offerta che riduca quella componente è pertanto inammissibile e va esclusa, senza che rilevi l’esito delle giustificazioni. Il vizio dell’ammissione inficia l’aggiudicazione e impone la riforma della sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sul parametro della lex specialis ritualmente dedotto.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva destinato agli alunni delle scuole materne ed elementari per tre anni scolastici. All’esito della procedura ha aggiudicato il contratto a una società di catering, con determinazione dell’11 gennaio 2024.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, deducendo, tra gli altri profili, la sottostima del costo del lavoro e la violazione dell’art. 3 del Disciplinare, che vietava il ribasso dei costi della manodopera. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo ammissibile il ribasso alla luce del codice dei contratti. La ricorrente ha proposto appello, resistito dalla stazione appaltante e dall’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente e assorbente la fondatezza del terzo motivo, relativo alla sottostima del costo del lavoro. La sentenza di primo grado conferma in fatto che l’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera di gran lunga inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, profilo incontestato in giudizio.
Il TAR aveva respinto la censura sulla base del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, che ammette il ribasso di quella componente. La ricorrente aveva però dedotto anzitutto la violazione dell’art. 3 del Disciplinare, disposizione non impugnata che vietava espressamente il ribasso.
Su questo parametro il giudice di primo grado non si è pronunciato. Il Consiglio di Stato osserva che, quand’anche il ribasso fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita e inequivoca previsione contraria della lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante quel ribasso. La clausola esprime la scelta della stazione appaltante di sottrarre la componente lavoro alla dinamica dei ribassi.
Ne segue l’esclusione dell’offerta per difformità dalla disciplina di gara. L’accoglimento su questo profilo assorbe la censura relativa alla carenza delle giustificazioni, attività successiva che presuppone l’ammissibilità dell’offerta. Il Collegio rileva comunque che nelle giustificazioni i costi della manodopera risultano parziali, essendo considerate solo alcune delle figure dichiarate in offerta.
In riforma della sentenza, il Consiglio annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro della ricorrente ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 104/2010, previa verifica dei requisiti. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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