Incremento del quinto e avvalimento: requisiti SOA nel raggruppamento (TAR Puglia n. 433 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’incremento di un quinto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 disciplina un effetto abilitante che opera ex lege e automaticamente, sicché la qualificazione SOA posseduta dall’operatore economico può essere spesa nei limiti della propria classifica incrementata anche quando il concorrente non abbia reso alcuna dichiarazione in tal senso in sede di gara. Nei raggruppamenti temporanei l’incremento si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata, purché qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. La censura di genericità del contratto di avvalimento è infondata quando l’atto individui in modo puntuale e analitico le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, in termini di personale, mezzi e apparecchiature. Il concorrente collocato al secondo posto in graduatoria difetta di interesse a impugnare un atto dichiarativo di efficacia dell’aggiudicazione che, ove anche superfluo, inciderebbe sulla posizione del raggruppamento aggiudicatario e non sulla sua.

Il Fatto

Il Comune di Gravina in Puglia, a seguito di protocollo d’intesa con la Città metropolitana di Bari, indice una procedura ristretta per un accordo quadro con unico operatore economico, avente ad oggetto lavori finanziati con fondi PNRR per un importo a base d’asta di € 3.388.275,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano, tra gli altri, un raggruppamento temporaneo e una seconda società, che si collocano rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria definitiva. L’appalto viene aggiudicato al raggruppamento primo classificato.

La società seconda in graduatoria impugna l’aggiudicazione davanti al TAR, contestando il possesso del requisito di qualificazione nella categoria OG10 da parte del raggruppamento aggiudicatario e la genericità del contratto di avvalimento. Propone poi motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela e avverso la successiva determinazione che attesta l’efficacia dell’aggiudicazione. Il raggruppamento aggiudicatario propone ricorso incidentale, deducendo l’omessa indicazione del nominativo del subappaltatore qualificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul requisito di qualificazione nella categoria OG10, per un importo di € 685.136,60, che la ricorrente assume non coperto dal raggruppamento aggiudicatario in ragione delle quote di partecipazione dichiarate. Il TAR rileva anzitutto che si tratta di uno scostamento di 24 euro, pari allo 0,003 per cento, riferibile all’arrotondamento al decimale superiore delle quote percentuali, verosimilmente imputabile alle impostazioni del foglio di calcolo impiegato per formulare l’offerta.

La questione è superata sul piano del diritto. La mandataria possiede la qualificazione SOA nella categoria OG10, classifica II, per un importo di € 516.000,00, che consente il pieno soddisfacimento del requisito in virtù dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023. La norma prevede che la qualificazione abilita l’operatore a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto e che, per le imprese raggruppate, la disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa, purché qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo a base di gara.

La ricorrente obietta che l’importo richiesto dalla lex specialis non potrebbe raggiungersi con l’aumento del quinto, non avendolo la mandataria dichiarato in sede di gara. L’eccezione è respinta: la norma disciplina un effetto abilitante ex lege, che opera automaticamente a prescindere da apposita dichiarazione del concorrente, singolo o associato.

È parimenti infondata la doglianza sulla genericità del contratto di avvalimento. Il contratto è puntuale e analitico nell’individuare le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in termini di personale, mezzi e apparecchiature.

Quanto ai motivi avverso la determinazione che attesta l’efficacia dell’aggiudicazione, il TAR esclude un concreto interesse al loro accoglimento: ove anche si trattasse di un inutile appesantimento procedimentale, i relativi ritardi inciderebbero sulla posizione di vantaggio del raggruppamento aggiudicatario e non su quella della seconda classificata. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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