Ottemperanza all’obbligo di provvedere e insindacabilità della satisfattività (TAR Calabria n. 2050 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza che ha condannato l’amministrazione a provvedere espressamente su un’istanza, il giudice verifica esclusivamente l’avvenuta emanazione del provvedimento espresso e non la sua satisfattività rispetto all’interesse sostanziale del richiedente. Le eventuali illegittimità del provvedimento sopravvenuto non possono essere sindacate in questa sede, ma vanno fatte valere con lo specifico mezzo di impugnazione. Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere ove l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza, ancorché in epoca posteriore all’instaurazione del giudizio. Il ritardo nel riscontro giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il Fatto
Una società operante nel settore sanitario aveva presentato alla Regione un’istanza di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza pandemica, invocando il d.l. n. 34/2020 e il d.l. n. 137/2020. Formatosi il silenzio dell’amministrazione, la società aveva ottenuto dal TAR una sentenza che condannava la Regione a provvedere espressamente sull’istanza.
Permaneva l’inerzia della Regione, che si costituiva solo nel giudizio di ottemperanza depositando due note, posteriori all’instaurazione del giudizio, con le quali riscontrava l’istanza e negava il rimborso per difetto dei presupposti. Si costituiva anche l’Azienda Sanitaria Provinciale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Azienda Sanitaria, rilevando che la stessa risulta estranea al comando contenuto nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza. La condanna a provvedere era infatti rivolta esclusivamente alla Regione.
Nel merito, il Tribunale chiarisce i limiti del giudizio di ottemperanza instaurato a fronte della sentenza pronunciata sul ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione. In questa sede il giudice non è chiamato a valutare la satisfattività delle determinazioni regionali né le eventuali illegittimità delle note sopravvenute, che la parte interessata deve far valere con lo specifico mezzo di impugnazione. Oggetto dell’accertamento è, più semplicemente, se l’amministrazione abbia dato adeguato riscontro all’istanza della ricorrente.
Poiché la Regione ha dato espresso riscontro all’istanza, ancorché con atti successivi all’instaurazione del giudizio, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere. La sentenza oggetto di ottemperanza aveva, del resto, un contenuto meramente ordinatorio, limitandosi a imporre la pronuncia di un provvedimento espresso.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico della Regione, con distrazione in favore del procuratore costituito, proprio in ragione del ritardo con cui l’istanza è stata riscontrata: la condanna alle spese riflette il disagio processuale subito dalla parte ricorrente. Le spese sono invece compensate nei confronti dell’Azienda Sanitaria, estranea al comando. La liquidazione è fissata in euro 1.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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