Indagini bancarie e deduzione dei costi in accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 12988 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini bancarie, la presunzione legale di ricavi posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 consente di imputare de plano a operazioni imponibili i dati dei conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a una prova analitica per ogni versamento. Tale prova contraria non si esaurisce nella dimostrazione dell’estraneità delle singole movimentazioni: alla luce della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente può opporre la prova presuntiva dell’incidenza percentuale dei costi relativi ai ricavi occultati, da detrarre dall’ammontare dei prelevamenti non giustificati, anche nel caso di accertamento analitico-induttivo e non solo in quello induttivo puro. Ne deriva che l’Ufficio non può limitarsi a postulare la deducibilità dei soli costi documentati, dovendosi ammettere la determinazione presuntiva dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con cui l’Ufficio, ai fini IVA e IRAP, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie condotte dalla Guardia di finanza, accertava maggiori componenti positivi e rideterminava reddito imponibile e volume d’affari. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia e confermava la legittimità dell’atto.

Il contribuente ricorreva per cassazione con nove motivi, censurando tra l’altro il difetto di delega di firma del funzionario, l’ammissibilità della produzione documentale in appello, il riparto dell’onere probatorio, l’uso del metodo induttivo, i vizi di motivazione dell’avviso e, soprattutto, il mancato riconoscimento dei maggiori costi connessi ai ricavi accertati.

La Motivazione della Corte

I primi motivi sono respinti o dichiarati inammissibili. Quanto alla delega di firma, la Corte rileva che la Commissione regionale ha esaminato l’atto e lo ha ritenuto adeguato; il vizio di motivazione della delega, non prospettato nei gradi di merito, costituisce questione nuova e, come tale, inammissibile, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso. La produzione della delega in appello non incontra preclusioni, trattandosi di mera difesa e operando l’art. 58 del d.Lgs. n. 546 del 1992.

Sul piano probatorio, la Corte conferma la legittimità della presunzione: l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto per legge attraverso i dati bancari, mentre il contribuente deve offrire una prova analitica per ciascuna operazione. Non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice ha fatto corretta applicazione delle speciali presunzioni e non ha fondato la decisione su prove inesistenti.

È invece fondato il settimo motivo. Il Collegio richiama il precedente orientamento secondo cui la deduzione forfettaria dei costi opera solo nell’accertamento induttivo puro, onerando altrimenti il contribuente della prova dei costi deducibili. Tale lettura va però rivisitata alla luce della Corte costituzionale n. 10 del 2023, che ha salvato la presunzione sui prelevamenti solo a condizione di un’interpretazione adeguatrice: il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi ai prelievi non giustificati, da detrarre dal loro ammontare. In caso diverso, il regime probatorio risulterebbe irragionevolmente più severo per chi ha tenuto una contabilità attendibile rispetto a chi non ne ha tenuta alcuna. Il principio, già affermato dall’Agenzia con la circolare n. 32/E/2006 per gli accertamenti induttivi puri, è estensibile anche al metodo analitico o misto.

La sentenza è pertanto cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese di legittimità. Assorbiti l’ottavo e il nono motivo; rigettati i restanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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