Ris catto laurea e onere: inammissibile il ricorso senza previa istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 110 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, la proposizione dell’istanza all’Amministrazione competente costituisce una condizione di ammissibilità o procedibilità della domanda giudiziaria dinanzi alla Corte dei conti. È, pertanto, inammissibile il ricorso che proponga domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia decorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016. La previa istanza amministrativa è strumento di economia processuale e presuppone l’esatta coincidenza tra la domanda presentata in sede amministrativa e quella azionata in giudizio, sotto il profilo del petitum e della causa petendi.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’agenzia regionale, impugnava il provvedimento con cui l’INPS, accogliendo la domanda di riscatto del periodo di laurea, determinava il relativo onere in una certa somma. Questi sosteneva l’illegittimità del calcolo perché l’Istituto avrebbe erroneamente applicato la disciplina della ricongiunzione ex legge n. 523/1954, facendo transitare d’ufficio i propri contributi versati nel settore privato (FPLD) alla gestione Dipendenti Pubblici, invece di considerare la posizione assicurativa come frammentata e soggetta al cumulo gratuito ex art. 1, comma 245, legge n. 228/2012.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico richiama la recente sentenza n. 122 del 2025 della Terza Sezione Centrale di Appello, che ha esaminato il cumulo gratuito delle contribuzioni frammentate, ma rileva come, nella fattispecie in esame, l’esame nel merito sia precluso dall’inammissibilità del ricorso per omessa presentazione dell’istanza in via amministrativa.
La decisione si fonda sull’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), che sanziona con l’inammissibilità le domande su cui non si sia provveduto in sede amministrativa. Tale disposizione riprende il principio già sancito dall’art. 71, lett. b), R.D. n. 1038/1933.
La Corte chiarisce che la previa istanza costituisce una condizione di ammissibilità e procedibilità del giudizio, configurandosi come ineludibile mezzo di garanzia per evitare di essere trascinati in giudizio senza necessità. Tale presupposto postula, inoltre, una perfetta coincidenza tra la domanda amministrativa e quella giudiziale sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi.
Nel caso di specie, il ricorrente ha confermato in udienza di non aver formulato alcuna preventiva istanza all’Amministrazione. Le eventuali “aperture” giurisprudenziali che attenuano la portata di tale pregiudiziale sono limitate alle ipotesi in cui l’Amministrazione abbia già manifestato univocamente una posizione contraria alle pretese del ricorrente, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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