Indennità di abbattimento e ordine coattivo non eseguito rilevano per il termine (Cons. Stato n. 10386 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di polizia veterinaria per l’eradicazione della tubercolosi bufalina, il diritto all’indennità di abbattimento è condizionato all’osservanza del termine perentorio assegnato all’allevatore per la macellazione dei capi infetti. L’art. 19 del d.m. n. 592/1995 ricollega alla violazione del termine la perdita del beneficio, e l’art. 5, comma 4, dell’O.M. 28 maggio 2015 conferma che è la sola adozione dell’ordine di abbattimento coattivo — non la sua esecuzione — a determinare la non erogazione. La tesi che subordina il diniego all’effettiva esecuzione coattiva è respinta perché introduce un fattore aleatorio legato alla sollecitudine dell’amministrazione e premia l’inerzia dell’allevatore, in contrasto con la finalità premiale dell’indennizzo e con la tutela della salute pubblica.

Il Fatto

La titolare di un allevamento bufalino impugnava davanti al TAR Campania la sequela di atti con cui la ASL aveva disposto la sospensione della qualifica sanitaria e l’abbattimento di ventisei capi sospettati di tubercolosi. Il primo giudice accoglieva in parte: annullava il punto del Piano regionale che imponeva la macellazione di tutti i capi risultati positivi alla sola prova intradermica, e riconosceva il diritto all’indennità di abbattimento per venticinque capi, sebbene macellati oltre il termine di quindici giorni.

Proposti due appelli, riuniti, dall’allevatrice e dalla ASL, il Consiglio di Stato decideva sui molteplici profili, disponendo anche una doppia verificazione tecnica affidata all’Istituto Superiore di Sanità e a un collegio misto.

La Motivazione della Corte

Sui motivi dell’appello dell’ASL relativi al Piano regionale, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la Regione aveva recepito la decisione di primo grado con atti che avevano abrogato la disposizione contestata. La questione di merito resta così assorbita.

Il nucleo del principio riguarda invece l’indennità di abbattimento. Il TAR aveva subordinato il diniego non solo all’adozione ma anche all’esecuzione dell’ordine di abbattimento coattivo. Il Consiglio di Stato riforma sul punto con argomenti testuali e sistematici. L’art. 19 del d.m. n. 592/1995 impone il rispetto di termini perentori e collega alla loro inosservanza la mancata erogazione. L’art. 5, commi 2 e 4, dell’O.M. 28 maggio 2015 conferma il termine di quindici giorni, prorogabile solo in casi particolari, e annette all’inadempimento tanto l’adozione dell’ordine coattivo quanto il diniego del beneficio.

La formula normativa è chiara: rileva l’adozione dell’ordine, non la sua esecuzione. In senso conforme depongono anche i commi 4 e 5 dell’art. 12 dell’O.M. 14 novembre 2006. Sul piano teleologico, l’interpretazione del TAR produrrebbe un sistema disfunzionale: l’allevatore potrebbe scegliere all’ultimo momento di macellare spontaneamente per conservare l’indennizzo, a scapito delle esigenze di cautela sanitaria. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1691 del 2022), che valorizza la finalità premiale dell’indennità e l’iniquità di un meccanismo dipendente dalla sollecitudine dell’intervento pubblico.

Quanto all’appello dell’allevatrice, il Consiglio conferma il rigetto. La concertazione con il Ministero è stata effettivamente assolta. Il gamma-interferone è prova diagnostica riconosciuta, la cui affidabilità è attestata dalla verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità. La controperizia ex art. 35 del Regolamento UE 2017/625 non si applica alle “altre attività ufficiali” quali i piani di eradicazione. Il ripristino della qualifica sanitaria resta subordinato al controllo con IDT singola esteso a tutti i capi, e la mancata vaccinazione non configura alcun onere motivazionale a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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