Verifica antimafia sulla base dell’assetto societario al momento della concessione del contributo (TAR Lazio n. 11702 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di contributi pubblici alle imprese, le verifiche antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 devono essere effettuate con riferimento all’assetto societario e gestionale esistente al momento della concessione ed erogazione del beneficio, e non a quello risultante alla data di presentazione della domanda. Ne consegue che, in caso di mutamento della compagine sociale intervenuto medio tempore, l’impresa richiedente è comunque tenuta a comunicare la variazione ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e a fornire la documentazione antimafia aggiornata, con riferimento anche ai familiari conviventi dei nuovi soggetti sottoposti a verifica. La mancata presentazione di tale documentazione, pur dopo la comunicazione dei motivi ostativi, legittima il diniego di ammissione all’agevolazione, senza che possa trovare applicazione il soccorso istruttorio o l’onere di acquisizione d’ufficio a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle micro, piccole e medie imprese, aveva presentato in data 19 novembre 2021 domanda di accesso ai contributi per l’acquisto di beni strumentali disciplinati dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016, c.d. “nuova Sabatini”. Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione aveva rilevato un mutamento della compagine societaria della richiedente, con l’ingresso di un nuovo socio unico. Con comunicazione del 7 settembre 2022 erano stati pertanto indicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda per incompletezza della documentazione antimafia, relativa proprio al socio subentrato. Nonostante le osservazioni presentate dalla società il 14 settembre 2022, la documentazione trasmessa risultava ancora incompleta, con conseguente adozione del provvedimento di diniego definitivo impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure dedotte. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione dei termini procedimentali, il Collegio ha chiarito che l’eventuale ritardo dell’Amministrazione potrebbe al più configurare una responsabilità da ritardo, ma non incide sulla legittimità della richiesta documentale, atteso che la verifica antimafia va effettuata sulla base dell’assetto societario e gestionale in fase di concessione ed erogazione del contributo e non alla data di presentazione della domanda. A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama il disposto dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che impone ai legali rappresentanti degli organismi societari l’obbligo di trasmettere al prefetto copia degli atti dai quali risulti l’intervenuta modificazione dell’assetto societario.
Il Tribunale ha altresì disatteso la censura di eccesso di potere per incongruenza e illogicità della motivazione, evidenziando che la mancata presentazione della documentazione relativa al socio unico richiesta in sede di motivi ostativi integra di per sé una sufficiente motivazione del provvedimento di diniego. Quanto all’ulteriore carenza, relativa alle dichiarazioni sui familiari conviventi, evidenziata solo nel provvedimento definitivo, essa è da ritenere implicitamente ricompresa nei motivi ostativi riferiti all’assenza di informazioni sul socio unico, posto che la richiesta di informazione antimafia è estesa ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
Quanto alla dedotta violazione del principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, legge n. 241/1990, essa è stata ritenuta palesemente infondata, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi aveva già di fatto sollecitato l’integrazione documentale, rimasta tuttavia inevasa dalla società. Infine, il Collegio ha escluso l’onere dell’Amministrazione di acquisire d’ufficio dati e informazioni relativi alla compagine sociale, in forza della previsione di cui all’art. 18, comma 3-bis, legge n. 241/1990 che fa salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, non potendosi porre a carico della P.A. una verifica sulla coincidenza delle persone fisiche che rivestono cariche in società diverse in assenza della necessaria collaborazione del soggetto istante.
In ragione della novità e peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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