Il giudice del rinvio non può ricondannare al pagamento della sorte capitale già coperta da giudicato ed eseguita (Cass. civ. Sez. 1 n. 22134 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. la sentenza del giudice di rinvio che, eccedendo i limiti del giudicato interno formatosi in sede di legittimità, ricomprenda nella condanna al pagamento la sorte capitale già definitivamente accertata e già versata dal debitore. Ove il credito risarcitorio sia stato qualificato come debito di valore e la sorte capitale sia coperta da giudicato e sia stata pagata, il giudice del rinvio è tenuto a limitare la propria pronuncia alla sola rivalutazione monetaria e agli interessi, scomputando dal dovuto ogni pagamento medio tempore intervenuto. La missiva del difensore che chieda notizie sugli importi e sulle date di pagamento non integra notifica della sentenza e non fa decorrere il termine breve di impugnazione, applicandosi il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per le sentenze non notificate.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta dal proprietario di un terreno nei confronti del Comune per ottenere l’accertamento dell’acquisizione del bene illegittimamente occupato e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma per sorte capitale, interessi e spese, e il Comune provvedeva integralmente al pagamento. Dopo una prima cassazione con rinvio e una successiva pronuncia di rigetto, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15135/2023, accoglieva il motivo relativo al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma dovuta, cassando e rinviando alla Corte d’Appello dell’Aquila.
In sede di riassunzione, gli eredi dell’originario attore chiedevano la liquidazione di rivalutazione e interessi. La Corte territoriale riconosceva un importo complessivo di euro 124.785,90, includendo nel computo la sorte capitale di euro 32.226,25 già coperta da giudicato e già pagata dal Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dai controricorrenti sul rilievo che la sentenza sarebbe stata loro notificata. La Suprema Corte ha escluso che la missiva del legale, con la quale si chiedeva conto al Comune degli importi e delle date di pagamento delle somme riconosciute, potesse valere come notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Pur richiamando il principio del raggiungimento dello scopo, di cui alle Sezioni Unite n. 23620 del 2018, la Corte ha precisato che nella specie non si verteva in una mera irregolarità della sequenza notificatoria, ma in una diversa serie, carente della volontà di notificare secondo il modello legale produttivo del decorso dei termini brevi. Ha pertanto applicato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., dichiarando tempestivo il ricorso.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con cui il Comune deduceva la violazione degli artt. 112, 384, comma 2, e 394 c.p.c. L’ordinanza di rinvio n. 15135/2023 aveva accolto unicamente il motivo relativo al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma dovuta, ribadendo che il credito risarcitorio è debito di valore e che la sorte capitale era coperta da giudicato e non più modificabile. La Corte d’Appello aveva invece erroneamente esteso la condanna anche alla sorte capitale, già pagata dal Comune, senza operare alcuna decurtazione, non risultando dagli atti alcun pagamento intervenuto.
La Corte di legittimità ha evidenziato l’errore in cui era incorsa la Corte aquilana, affermando che doveva in ogni caso scomputarsi dal dovuto la somma corrispondente alla sorte capitale, sulla quale era caduto il giudicato ed era intervenuto il pagamento da parte dell’ente locale. Ha inoltre precisato che, una volta aperto l’accertamento sul fatto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere anche a scomputare gli altri pagamenti in sorte intervenuti medio tempore. Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento dei restanti, e la causa è stata rimessa alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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