Illegittima l’analogia per la NASpI oltre i casi di licenziamento (Cass. civ. Sez. Lav n. 6988 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione NASpI, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro integra lo stato di disoccupazione involontario solo quando sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, legge n. 92/2012, dovendosi escludere che l’istituto dell’offerta di conciliazione agevolata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 23/2015 possa trovare applicazione in via analogica in favore del lavoratore che abbia risolto consensualmente il rapporto al di fuori di detta procedura. Il ricorso all’analogia è consentito dall’art. 12 preleggi solo in presenza di un vuoto normativo, non integrabile quando la fattispecie risulti già disciplinata da una norma di rango primario, ancorché in senso restrittivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva rigettato il gravame dell’INPS, confermando la decisione di primo grado che aveva escluso il diritto dell’Istituto alla ripetizione della NASpI erogata a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede di conciliazione sindacale, con corresponsione di un incentivo all’esodo.
Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, per avere la corte territoriale illegittimamente esteso in via analogica l’istituto dell’offerta di conciliazione agevolata a una fattispecie non rientrante nella previsione normativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della lavoratrice, risultando depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., e ha proceduto all’esame del merito del ricorso dell’Istituto.
Richiamato il tenore letterale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, che riconosce la NASpI ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e ai casi di risoluzione consensuale intervenuta solo nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la risoluzione era avvenuta in data anteriore a qualsiasi comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità.
Ha quindi escluso che potesse trovare applicazione l’art. 6 d.lgs. n. 23/2015, istituto che presuppone un licenziamento già intimato, laddove nella fattispecie il rapporto si era estinto per causa diversa dal licenziamento, ossia per accordo transattivo tra le parti.
Quanto al ricorso all’analogia operato dalla corte territoriale, la Suprema Corte, richiamando il proprio indirizzo costante (da ultimo Cass. 28651/2025), ha ricordato che essa è ammessa solo per colmare un vuoto normativo, inesistente nel caso di specie poiché la fattispecie risulta già regolata dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, norma che delimita tassativamente i casi di risoluzione consensuale che danno diritto alla prestazione.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui ha demandato anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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