Coefficiente 2,44% sulla quota retributiva del pensionato militare con sistema misto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 26 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per ogni anno utile. La domanda originaria imperniata sull’applicazione del coefficiente di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione con una diversa aliquota. La decisione conforme al principio nomofilattico non incorre quindi nel divieto dei nova, né viola l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è titolare di pensione computata con il sistema misto perché al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Ha impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con sentenza n. 7/2021, ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata con le note difensive del 12 gennaio 2021, perché non preceduta da idonea istanza amministrativa, e nel merito l’ha rigettata, ritenendo l’aliquota del 44% applicabile solo ai pensionati con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Proposto appello, l’INPS ha dedotto di avere già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44% e di avere corrisposto gli arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge preliminarmente la richiesta di cessazione della materia del contendere, mancando la prova della soddisfazione della pretesa. Passa quindi all’unico motivo di appello, che concerne le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Richiama altresì la sentenza n. 12/2021/QM, che ha esteso il medesimo criterio ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.
Non riscontrandosi elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi, la Corte ritiene che l’appellante abbia diritto all’applicazione, sulla quota parte della pensione calcolata con il sistema retributivo e maturata al 31 dicembre 1995, di un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.
Quanto alla domanda originaria, imperniata sull’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, il Collegio osserva che essa esprime un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione mediante una diversa aliquota di rendimento. La statuizione conforme al principio nomofilattico può quindi trovare ingresso nel giudizio, rientrando nel perimetro di cognizione dell’appello, senza incorrere nel divieto dei nova né violare l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.
In accoglimento del gravame viene riconosciuto il diritto all’applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di lite sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alle pronunce nomofilattiche.
Nota della Redazione
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