Indennità di buonuscita e periodi di riscatto non computati dall’INPS (TAR Puglia n. 1594 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo dell’indennità di buonuscita rientrano, quali periodi utili, tutti i contributi riscattati dall’assicurato, anche se non computati dall’Istituto previdenziale: l’omesso inserimento di mensilità documentate integra errore di liquidazione, non questione interpretativa. Accertata la base contributiva effettiva, il periodo utile si determina applicando l’art. 18 del d.P.R. n. 1032/1973, a mente del quale “se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita e dall’assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero”. Il giudice amministrativo accerta il diritto alla riliquidazione e condanna l’Ente alla correlata riquantificazione, senza necessità di annullamento degli atti gravati. La mancata ottemperanza dell’Istituto alle richieste istruttorie del Collegio è valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. a conferma della fondatezza della ricostruzione attorea.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza in quiescenza, ha impugnato i prospetti di liquidazione con cui l’INPS ha quantificato l’indennità di buonuscita. Secondo la tesi attorea l’Istituto, nel conteggiare i periodi di riscatto, avrebbe riconosciuto 4 anni e 5 mesi in luogo dei 4 anni e 7 mesi effettivamente maturati, così determinando un periodo utile di 39 anni anziché di 40.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via principale, l’accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita per tutti gli anni di iscrizione all’ente, compresi i periodi di riscatto, con condanna dell’INPS alla liquidazione del dovuto. L’Istituto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla documentazione versata dalla difesa. Il periodo utile riconosciuto dall’INPS risulta pari a 39 anni, corrispondente a un periodo contributivo totale di 39 anni, 4 mesi e 21 giorni. I contributi da riscatto sono stati conteggiati in 4 anni e 5 mesi, dalla sommatoria di 22 mesi relativi al periodo 1.10.1984–30.3.1985 e di 31 mesi relativi al periodo 16.6.1981–30.9.1996.

Da tali conteggi difettano le ulteriori due mensilità riscattate per il periodo 1.10.1996–31.7.1997, documentate e non computate dall’Istituto. Aggiungendole, il periodo da riscatto sale a 55 mesi, cioè 4 anni e 7 mesi, come prospettato dal ricorrente.

Il totale contributivo diviene così 39 anni, 6 mesi e 21 giorni. Poiché la frazione supera i sei mesi, opera l’art. 18 del d.P.R. n. 1032/1973, che impone di computare la frazione come anno intero: il periodo utile va quindi arrotondato a 40 anni di contribuzioni computabili.

La bontà della ricostruzione trova conferma, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., nella condotta processuale dell’Ente, il quale non si è costituito e non ha ottemperato a due richieste istruttorie del Collegio, rimaste inadempiute. Tale comportamento rafforza la fondatezza della pretesa attorea.

Il ricorso è pertanto accolto: il Tribunale accerta il diritto del ricorrente alla corretta liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base di 40 anni di servizio contributivo utile e condanna l’INPS alla correlata riquantificazione. Non ravvisa invece alcun interesse all’annullamento degli atti gravati. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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