Obbligo d’ufficio di riclassificare le zone bianche e silenzio del Comune (TAR Molise n. 376 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ridisciplinare sul piano urbanistico le aree divenute bianche per effetto della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio grava direttamente sulla legge e ricade sul Comune d’ufficio, senza necessità di istanza di parte. Tale dovere discende dall’art. 7, comma 1, legge n. 1150/1942, che vuole la pianificazione estesa all’intero territorio comunale, e dal carattere provvisorio della disciplina dei limiti di edificabilità applicabile in caso di decadenza quinquennale. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio è esperibile anche quando il termine del procedimento non sia ancora decorso, poiché il presupposto dell’art. 31 cod. proc. amm. va commisurato a un inadempimento che si protrae da oltre quindici anni. L’inerzia del Comune integra silenzio-inadempimento illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area divenuta bianca per decadenza del vincolo espropriativo risalente a oltre quindici anni, presentava al Comune di Venafro, il 16 gennaio 2025 e con integrazione del 4 marzo 2025, istanza di riclassificazione urbanistica dell’area, chiedendone l’inserimento nella destinazione residenziale di espansione.

Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancato decorso del termine di conclusione del procedimento e per mancata impugnazione delle richieste di integrazione documentale, allegando l’avvio, con nota sindacale del 14 ottobre 2025, di un procedimento di variante urbanistica. La Regione Molise chiedeva l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della Regione e ne dispone l’estromissione: l’istanza era diretta al solo Comune, unico ente obbligato alla riclassificazione. Accoglie anche l’eccezione di tardività del deposito documentale comunale, avvenuto il 12 novembre 2025 alle ore 16.30, oltre la soglia delle ore 12. Richiamato l’art. 4, comma 4, disposizioni di attuazione del cod. proc. amm., il Tribunale conferma che nel processo amministrativo telematico gli atti depositati oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile si considerano depositati il giorno successivo e sono inutilizzabili, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 5471 del 2018 e Sez. III, n. 9789 del 2022.

Respinta è invece l’eccezione sulla mancata impugnazione delle richieste di integrazione documentale: l’onere di provvedere ricade ex lege sul Comune, che vi è tenuto d’ufficio, sicché non sorge alcun onere impugnatorio in capo al privato.

Il nucleo della decisione riguarda l’eccezione di inammissibilità fondata sul mancato decorso del termine di conclusione del procedimento, indicato dal Comune in 270 o 360 giorni. Il Collegio la respinge sul rilievo assorbente che l’obbligo comunale di riclassificare una zona diventata bianca sorge direttamente dalla legge, a prescindere dall’istanza. La giurisprudenza ha costantemente ricondotto alla legge un obbligo d’ufficio di ridisciplinare tali aree, traendo argomento dall’art. 7, comma 1, legge n. 1150/1942 e dal carattere provvisorio della disciplina dei limiti di edificabilità (TAR Molise n. 48/2023). La decisione Cons. Stato, Sez. IV, n. 1461 del 2010 ha affermato che la doverosa pianificazione non richiede iniziativa di parte, costituendo adempimento officioso volto al razionale assetto del territorio. Nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, n. 3 del 2023 e TAR Campania, Napoli, n. 4729 del 2016.

Il Collegio rileva inoltre che l’istanza della ricorrente non recava limiti specifici di contenuto e si inseriva con continuità nel solco dell’obbligo già gravante sul Comune. Poiché la decadenza del vincolo risaliva a oltre quindici anni e l’inadempimento persisteva, il termine del procedimento era ampiamente decorso. Il ricorso è dunque accolto, con ordine al Comune di provvedere entro 120 giorni e nomina, in caso di perdurante inadempienza, di un commissario ad acta nella persona del Dirigente responsabile dell’Area Terza della Regione Molise. Segue condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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