Indennità dirigenti penitenziari estesa anche ai direttori aggiunti (TAR Lombardia n. 2025 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità annua lorda aggiuntiva prevista dall’art. 14 del D.L. 22.6.2023, n. 75 spetta a tutto il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, senza distinzione fondata sulle mansioni concretamente svolte o sul livello di responsabilità assunto. Il dirigente aggiunto appartiene alla carriera dirigenziale, avendo superato il medesimo concorso pubblico dei dirigenti non aggiunti, e non può quindi essere escluso dall’attribuzione del compenso. La norma, nel riferirsi ai dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, non opera alcuna differenziazione legata al posto di funzione ricoperto. Un eventuale diverso grado di responsabilità può incidere sul quantum dell’indennità, non sull’an debeatur.
Il Fatto
La ricorrente ha superato il concorso indetto dal Ministero della Giustizia con bando del 28.8.2020 ed è stata nominata dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna per la durata di tre anni, con decorrenza dal 2.10.2023 e incarico di Direttore aggiunto presso l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Milano. Il provvedimento di nomina non le ha riconosciuto l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 75/2023.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Ha sostenuto che tutte le cariche dirigenziali avrebbero diritto al compenso, commisurato ai compiti affidati e al grado di responsabilità. Il Ministero si è opposto, assumendo che dirigenti e dirigenti aggiunti sarebbero figure normative distinte, assegnatarie di funzioni diverse. Con ordinanza n. 1198/23 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Con la legge n. 154/2005 è stata istituita la carriera dirigenziale penitenziaria, il cui trattamento economico avrebbe dovuto essere determinato tramite il procedimento negoziale previsto dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 63/2006. Il D.Lgs. n. 95/2017, all’art. 48, comma 2, ha previsto che, fino all’adozione del d.P.R. di recepimento degli accordi sindacali — ad oggi non intervenuto — si applichino gli istituti giuridici ed economici della Polizia di Stato.
Su questa base il Tribunale esamina la questione giuridica: se l’indennità dell’art. 14 spetti anche ai dirigenti aggiunti. La risposta è positiva. L’art. 5 del D.Lgs. n. 146/2000 colloca il dirigente aggiunto tra le qualifiche dirigenziali, accanto alle quali figurano solo quelle di commissario, nelle quali la ricorrente non può essere inquadrata. L’art. 6, comma 4 conferma l’omogeneità delle mansioni rispetto ai dirigenti, con differenziazione limitata all’entità delle responsabilità.
Il Collegio respinge la tesi erariale secondo cui l’indennità riguarderebbe solo i dirigenti titolari. La norma la attribuisce al personale della carriera dirigenziale senza ulteriori distinzioni e senza riferimento alle mansioni svolte. La relazione illustrativa al decreto riconosce che l’istituto compensa la diversa tipologia degli incarichi, che non corrisponde al diverso livello di responsabilità. Non è quindi consentito circoscriverne la portata a una particolare categoria di dirigenti.
Un ulteriore argomento rafforza la conclusione: il sopraggiunto D.M. 20.9.2023 qualifica gli incarichi di direttore aggiunto presso gli Uffici interdistrettuali come incarichi di terzo livello. Irrilevante è poi il momento istitutivo della figura, così come l’assunto di carenza probatoria: la responsabilità e le posizioni peculiari possono incidere sul quantum dell’indennità, non sull’an. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso; la domanda risarcitoria è dichiarata rinunciata. Le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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