L’atto pubblico non prova il fatto che il funzionario desume dai documenti (C.G.A.R.S. n. 121 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2700 cod. civ. delimita l’efficacia di prova legale dell’atto pubblico alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ai fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale valore non si estende alle valutazioni e alle interpretazioni che il funzionario desuma dalla documentazione acquisita nell’istruttoria procedimentale. Ne consegue che il destinatario di un provvedimento amministrativo non ha l’onere di proporre querela di falso per contestare l’affermazione del dirigente secondo cui un immobile sarebbe detenuto da un terzo in forza di un contratto di affitto d’azienda. Il giudice che fondi il rigetto della domanda sul mancato esperimento della querela di falso compie un errore di giudizio e omette di scrutinare la censura di travisamento del fatto.

Il Fatto

Il Comune di Siracusa, proprietario di un immobile appartenente al demanio pubblico comunale, lo aveva concesso in comodato a un ente religioso per cinquant’anni, destinandolo all’ospitalità dei pellegrini. Con un nulla osta sindacale la gestione dell’attività fu affidata a una società, poi fallita; nel contesto della procedura il curatore stipulò un contratto di affitto di azienda con una cooperativa e i beni aziendali furono acquistati all’asta da un’associazione di fedeli.

Il Comune avviò un procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 e, con determina dirigenziale, dichiarò la decadenza dal comodato, assumendo che terzi avessero esercitato attività imprenditoriale sull’immobile in violazione dell’art. 10 del contratto. Il TAR Sicilia respinse il ricorso nel merito, ritenendo che l’affermazione contenuta nel provvedimento sulla detenzione dell’immobile da parte del terzo non fosse stata contestata con querela di falso. L’ente comodatario propose appello, deducendo anche il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Secondo l’indirizzo consolidato richiamato (Cass. S.U. n. 5898 del 2023; Cass. S.U. n. 23653 del 2022), chi ha incardinato la causa davanti a un giudice e vi è rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo soccombente su quel capo autonomo.

Nel merito il Collegio ritiene fondato il secondo motivo. Gli artt. 2699 e 2700 cod. civ. circoscrivono la pubblica fede alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale e alle dichiarazioni e ai fatti che egli attesta avvenuti in sua presenza. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 5827 del 2023; Cass. n. 20214 del 2019; Cass. n. 22903 del 2017) esclude che l’atto pubblico provi la veridicità delle dichiarazioni delle parti, contestabili con ogni mezzo di prova senza querela di falso.

L’affermazione del dirigente comunale sulla detenzione dell’immobile da parte della cooperativa non riguarda un fatto compiuto dal funzionario o avvenuto alla sua presenza: costituisce il risultato dell’interpretazione del contratto di affitto d’azienda acquisito nell’istruttoria. Per contestarla non era pertanto necessario alcun esperimento della querela di falso.

Il TAR, aderendo a una non corretta applicazione della efficacia probatoria dell’atto pubblico, ha inoltre omesso di esaminare la censura principale: l’erroneità della conclusione comunale circa la concessione in godimento dell’immobile nell’ambito del contratto di affitto. Dall’art. 1 del contratto emerge che l’immobile non rientra nel compendio dei beni aziendali indicati all’art. 2, ma è solo il luogo in cui proseguire l’attività turistico-alberghiera.

Il provvedimento è quindi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, non emergendo dagli atti la violazione dell’art. 10 della convenzione. La sentenza è riformata e il provvedimento annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e condanna del Comune alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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