Ottemperanza alla condanna del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2026 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione della sentenza di condanna del giudice del lavoro divenuta definitiva e ritualmente notificata. Una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non abbia effettuato neppure pagamenti parziali e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum è inadempiente. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’integrale pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 3910/2023 pubblicata il 27 novembre 2023, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per cinque anni scolastici, dal 2016/2017 al 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui. Ha inoltre condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente e a rifondere le spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario.

La ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lombardia per l’ottemperanza a quella sentenza, chiedendo l’ordine di attivazione della carta per l’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto a conseguire l’esecuzione del titolo giudiziale formato dal giudice del lavoro. Ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituito, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Da tali rilievi il Tribunale ha tratto la dichiarazione di inottemperanza a carico del Ministero intimato. Ha quindi assegnato allo stesso un nuovo termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il ricorso è stato così accolto, con condanna del Ministero alle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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