Indennità di espropriazione: nel giudizio di rinvio la stima deve includere le utilizzazioni intermedie del fondo (Cass. civ. Sez. 1 n. 22638 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio impone che la stima dell’indennità sia effettuata secondo il criterio del valore venale pieno. Tale criterio comprende la dimostrazione che il fondo, pur non edificabile, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, attribuendogli una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. L’applicazione di un criterio sostanzialmente equivalente al valore agricolo medio, sebbene formalmente dissimulato, integra violazione dell’art. 384 c.p.c.
Il Fatto
Gli eredi di un proprietario espropriato hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, pronunciata in sede di rinvio a seguito della sentenza di legittimità che aveva accolto un motivo di ricorso concernente la quantificazione dell’indennità. La procedura ablativa aveva riguardato un terreno tipizzato dallo strumento urbanistico come zona E1 – verde agricolo speciale, circondato su più lati da zona B di completamento urbano e inserito in un contesto già urbanizzato. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva determinato l’indennità in una somma ritenuta dai ricorrenti meramente simbolica e non rappresentativa del reale valore venale del bene.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ricostruito il perimetro del giudizio di rinvio, rilevando che la sentenza rescindente aveva confermato la natura non edificabile del fondo ma, al contempo, aveva affermato che la stima dell’indennità doveva essere effettuata applicando il criterio del valore venale pieno ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865. La Corte territoriale aveva invece frainteso la portata della sentenza, ritenendo che il rigetto dei motivi sulla natura edificatoria implicasse l’impossibilità di valorizzare qualsiasi potenzialità intermedia del terreno.
La Corte ha precisato che il criterio del valore venale pieno comprende la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo. Tali possibilità di utilizzazione intermedie tra la destinazione agricola e quella edificatoria devono essere valutate ai fini della stima. I giudici di rinvio avevano invece indirizzato l’indagine peritale esclusivamente al mercato dei terreni agricoli, applicando un criterio sintetico-comparativo che ha sostanzialmente reiterato la logica del valore agricolo medio dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 181 del 2011.
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso concernenti la violazione dell’art. 384 c.p.c. e l’erronea impostazione del quesito peritale. Ha invece rigettato la censura relativa alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendola rientrante nei poteri del giudice di rinvio, e quella sulla natura del vincolo urbanistico, ormai coperta da giudicato interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Nota della Redazione
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