Omesso mutamento di rito e mancata assegnazione dei termini per conclusionali: nullità dell’ordinanza d’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 22537 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione alla stima nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, introdotti con citazione in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, le disposizioni di quel decreto non trovano applicazione, con la conseguenza che il giudizio di rinvio prosegue secondo il rito ordinario. L’eventuale decisione emessa senza previo mutamento del rito e senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è nulla per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che la parte non indichi quali argomentazioni avrebbe potuto svolgere. Tale nullità viene meno solo quando il giudice abbia deciso la causa senza formalmente negare la concessione dei termini e depositando il provvedimento dopo la loro scadenza.
Il Fatto
A seguito di cassazione della precedente sentenza, che aveva erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio, ha liquidato a favore dei proprietari espropriati un’indennità per l’occupazione legittima e un indennizzo per l’esproprio di alcuni terreni.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione del rito processuale applicabile e la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
Nel scrutinare il ricorso del Comune, la Suprema Corte ha preliminarmente rigettato il primo motivo, incentrato sulla nullità della decisione per intervenuta correzione del rito da ordinario a sommario, ritenendo il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza e comunque infondato, non avendo il ricorrente indicato alcuna norma che sancisca la nullità del provvedimento di modifica dell’intestazione.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 352, primo comma, cod. proc. civ., evidenziando che il giudizio di opposizione alla stima, introdotto con atto di citazione notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, non poteva essere definito con il rito sommario. Ciò in virtù del principio di consolidamento del rito e dell’inapplicabilità ratione temporis delle nuove disposizioni.
Ne conseguiva che, avendo il giudice d’appello trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, avrebbe dovuto assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, attività processuale imposta dal rito ordinario. Tale adempimento, come rilevato dal ricorrente, non era stato posto in essere.
La mancata assegnazione dei termini per le conclusioni scritte integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, una nullità della decisione per violazione del contraddittorio processuale, in quanto impedisce ai difensori di svolgere pienamente il diritto di difesa. La Corte ha precisato che tale nullità non richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, operando in re ipsa, e non viene meno per il solo fatto che il provvedimento sia stato depositato prima della scadenza dei termini che avrebbero dovuto essere assegnati.
L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del terzo motivo e del ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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