Riconoscimento dell’usufrutto e rinuncia tacita alla prescrizione: onere di contestazione specifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 22855 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usufrutto, la prescrizione per non uso ventennale decorre dalla costituzione del diritto, salvo che l’usufruttuario dimostri un esercizio, anche mediato, dello stesso; la relativa eccezione è governata dal principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il cui accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione. La rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c. postula una volontà inequivocabile e dismissiva del debitore, non desumibile dal mero riconoscimento formale dell’altrui diritto, che costituisce dichiarazione di scienza e non atto negoziale. La morte dell’usufruttuario nel giudizio di legittimità non determina la cessazione della materia del contendere sulle pretese patrimoniali accessorie.
Il Fatto
L’usufruttuaria conveniva in giudizio il figlio, nudo proprietario, per sentir accertare la detenzione sine titulo dell’immobile e ottenerme il rilascio, oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo. Il convenuto eccepiva la prescrizione per non uso ventennale dell’usufrutto e, in subordine, l’usucapione o l’acquisto ex artt. 936 e 939 c.c.
Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, riformando, dichiarava prescritto il diritto di usufrutto. Avverso tale sentenza l’usufruttuaria proponeva ricorso per cassazione, resistito dal controricorrente. Nel corso del giudizio veniva documentato il decesso della ricorrente, con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso del terzo, tardivamente depositato: nel testo novellato dell’art. 370 c.p.c., applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso si propone mediante deposito nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, rilevando esclusivamente la data del deposito e non quella di eventuali notificazioni.
Quanto all’istanza di cessazione della materia del contendere per il decesso dell’usufruttuaria, la Corte ha escluso che la morte dell’usufruttuario, pur estinguendo il diritto ai sensi dell’art. 979 c.c., determini l’estinzione del giudizio pendente o privi di interesse l’esame delle doglianze relative alle statuizioni patrimoniali accessorie, trasferibili agli eredi.
La prima censura, sulla violazione delle norme sul litisconsorzio necessario per la mancata evocazione del coniuge del terzo, è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse: la domanda riconvenzionale concerneva un rapporto autonomo e meramente obbligatorio di garanzia, non incidente sul diritto di comunione legale.
La seconda doglianza, relativa al malgoverno del principio di non contestazione, è stata dichiarata inammissibile: la valutazione del giudice di merito sull’esistenza di una condotta di non contestazione è sindacabile solo per vizi motivazionali gravi, non ravvisabili nella specie, avendo la Corte territoriale puntualmente ricostruito le deduzioni delle parti.
Il terzo motivo, sulla rinuncia tacita alla prescrizione, è stato ritenuto infondato: il riconoscimento formale dell’usufrutto in un atto negoziale costituisce dichiarazione di scienza, non manifestazione della volontà dismissiva richiesta dall’art. 2937 c.c.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 979 c.c. – Durata
- Art. 2937 c.c. – Rinunzia alla prescrizione
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso