Indennità operativa supplementare e discrezionalità tecnica nella rimodulazione delle sedi disagiate (TAR Sardegna n. 492 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto interministeriale che individua le sedi militari disagiate e determina la misura dell’indennità di impiego operativo supplementare ex art. 16 della legge n. 78/1983 è espressione di discrezionalità tecnico-organizzativa. La sua sindacabilità giurisdizionale resta circoscritta alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e, in particolare, alla manifesta illogicità o abnormità. La riduzione della percentuale già riconosciuta a una sede non impone all’amministrazione un aggravio motivazionale specifico per ciascuna infrastruttura, una volta che la rimodulazione sia sorretta da un’istruttoria sulla persistenza dei requisiti. Il potere di individuazione non si consuma con il singolo decreto e può essere riesercitato al mutare delle situazioni ambientali.
Il Fatto
I ricorrenti, militari in servizio presso la Sezione Poligono e la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca, hanno impugnato il decreto interministeriale del 14 dicembre 2021 nella parte in cui fissa al 25% dell’indennità di impiego operativo l’indennità supplementare per quelle sedi. In precedenza la misura era stata del 75%, dopo che il TAR Sardegna con le sentenze n. 903 e 904 del 2003 aveva annullato per difetto di motivazione il decreto del 1998 che l’aveva ridotta.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 36 e 97 Cost., dell’art. 16 della legge n. 78/1983 e dei decreti interministeriali succedutisi, oltre all’eccesso di potere per assenza di motivazione e irragionevolezza, sul presupposto della permanenza degli indici di disagio. I Ministeri resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale e la prescrizione, chiedendo la reiezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Per le controversie sui pubblici dipendenti vale l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che radica la competenza nel TAR della sede di servizio al momento della domanda. Il decreto impugnato, avendo effetti scindibili per ciascuna infrastruttura, integra un atto plurimo e la competenza si determina in base agli effetti concreti, non alla provenienza centrale dell’atto.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta, essendo il giudizio circoscritto al vaglio di legittimità del decreto.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la cornice dell’art. 16 della legge n. 78/1983: la legge individua le caratteristiche delle installazioni e fissa solo la misura massima, demandando al decreto ministeriale l’individuazione puntuale delle sedi e delle percentuali. Si tratta di discrezionalità principalmente tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il decreto dà conto della ricognizione sulle infrastrutture rinominate, soppresse o riconfigurate e dell’istruttoria sulla persistenza dei requisiti. Il ridimensionamento non ha colpito la sola sede di Capo Frasca e la sua sinteticità è connaturata alla pluralità delle sedi comparate. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che il potere di individuazione non si consuma col singolo decreto e che il previo riconoscimento di una misura superiore non determina alcun aggravio motivazionale. Nelle scelte di auto-organizzazione il vaglio resta limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione dei profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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