Indennità di risultato tardiva e ricalcolo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 231 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non trova applicazione la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, norma dettata per l’ordinamento previdenziale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e operante solo nelle controversie davanti al giudice ordinario. La sopravvenuta liquidazione dell’indennità di risultato dopo il collocamento a riposo impone all’INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, quando risulti acquisita la documentazione necessaria al ricalcolo. I ratei arretrati sono soggetti alla prescrizione quinquennale, che decorre dalla conoscenza del provvedimento di liquidazione della pensione e può essere interrotta dall’istanza amministrativa; gli arretrati dovuti sono pertanto quelli maturati nell’ultimo quinquennio antecedente l’atto interruttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’importo differenziale.
Il Fatto
La ricorrente, collocata in pensione con decorrenza 25 ottobre 2011 con il sistema retributivo dopo anni di servizio alle dipendenze di un ente locale, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. Il ricalcolo non teneva conto dell’indennità di risultato relativa all’anno 2011, liquidata dall’ente locale solo nel marzo 2015.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza dall’azione giudiziaria ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, l’infondatezza della domanda, sostenendo che l’ente locale non avesse trasmesso la documentazione cartacea relativa al trattamento accessorio. In via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei non corrisposti, con decorrenza dalle singole date di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto l’eccezione di decadenza. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile richiamata, l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si riferisce all’ordinamento dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e trova applicazione solo nelle controversie davanti al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, regolato da specifiche disposizioni. Il giudice ha dato continuità a tale orientamento, citando le sezioni giurisdizionali di Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Basilicata e Calabria.
Nel merito, la domanda è stata accolta. La documentazione trasmessa dall’ente locale ha confermato il collocamento in quiescenza con decorrenza 25 ottobre 2011 e il sistema retributivo applicato. È emerso che nel marzo 2015 è stata liquidata l’indennità di risultato per l’anno 2011, sottoposta alle ritenute previdenziali, e che il relativo modello è stato inoltrato all’INPS nell’aprile 2015, seguito dalla trasmissione del modello cartaceo nell’ottobre 2015. L’istituto previdenziale risultava dunque in possesso di tutta la documentazione necessaria alla rideterminazione del trattamento pensionistico.
Quanto alla prescrizione, il giudice ha richiamato il principio secondo cui il termine quinquennale per i ratei pensionistici decorre dalla data di conoscenza del provvedimento di liquidazione della pensione e può essere interrotto con l’istanza amministrativa presentata all’ente previdenziale.
Dalla documentazione è risultato che il 1° aprile 2015 il patronato ha trasmesso i dati per il ricalcolo, che con p.e.c. del 25 settembre 2018 è stata sollecitata la riliquidazione e che la stessa è stata nuovamente sollecitata con p.e.c. del 20 settembre e del 26 novembre 2024. Poiché tra l’atto interruttivo del 2018 e quello del 2024 non è intervenuto alcun ulteriore evento interruttivo entro il quinquennio, i ratei arretrati dovuti sono quelli relativi all’ultimo quinquennio antecedente all’atto interruttivo del 20 settembre 2024, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti dell’importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’INPS è stato infine condannato al pagamento delle spese di difesa, liquidate e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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