Danno erariale da contributo pubblico non realizzato: configura il dolo la mancata rendicontazione e l’inerzia successiva alla revoca (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 75 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale derivante dalla concessione di contributi pubblici, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste ogni qualvolta il privato beneficiario, con le proprie scelte, incida negativamente sul programma imposto dall’amministrazione, determinando uno sviamento del finanziamento dalle finalità pubbliche. Il danno può assumere carattere genetico, quando l’impresa consegua il finanziamento in modo indebito dichiarando falsamente il possesso dei requisiti, ovvero funzionale, quando si realizzi la diversione dei fondi rispetto allo scopo di legge. Il danno da mancata realizzazione del progetto finanziato è pari all’ammontare del contributo erogato e non richiede la prova dell’illegittimità dell’erogazione iniziale, essendo sufficiente la mancata rendicontazione e l’inerzia successiva alla revoca del beneficio. La condotta del beneficiario che ometta di attuare il programma e non restituisca l’anticipazione nonostante la formale revoca è connotata da dolo, integrato dalla volontà della condotta e del danno, inteso come inefficace realizzazione dei fini del finanziamento. La pendenza di un piano di rateizzazione con l’agente della riscossione non impedisce l’esercizio dell’azione risarcitoria, atteso che la duplicazione dei titoli esecutivi è ammissibile finché l’azione non sia consumata e non vi sia abuso del diritto.
Il Fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio la titolare di un’attività di ristorazione, la quale aveva beneficiato di un contributo di € 24.500,00 sul fondo POR FESR 2014-2020, bando “Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali”, ricevendo un anticipo di € 19.600,00. A seguito della revoca totale del beneficio per irregolarità del DURC e mancata conformità della rendicontazione, l’amministrazione regionale emetteva decreto di revoca e ruolo coattivo. Secondo l’accusa, la beneficiaria non aveva realizzato il progetto imprenditoriale, omettendo ogni rendicontazione e trattenendo le somme sine titulo. Il danno era quantificato in € 18.761,39, pari all’anticipo decurtato delle somme versate in esecuzione di un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse ad agire e di cessazione della materia del contendere fondata sulla pendenza del piano di rateizzazione. Ha richiamato il principio per cui il giudizio di responsabilità non trova ostacoli quando l’amministrazione abbia già attivato azioni di recupero in via amministrativa, essendo l’azione risarcitoria esperibile sino all’integrale soddisfacimento del credito. La duplicazione dei titoli esecutivi è ammissibile quando l’azione non sia consumata e non vi sia violazione del ne bis in idem, purché sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non ricorra l’abuso del processo. La Procura ha correttamente detratto dal petitum le somme già corrisposte in rateizzazione.
Quanto alla giurisdizione, la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite per cui il privato che riceva fondi pubblici e con le proprie scelte incida negativamente sul programma dell’amministrazione, determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, arreca un danno all’ente pubblico e risponde dinanzi al giudice contabile, anche per la sottrazione del finanziamento ad altre imprese che avrebbero potuto realizzare il programma.
Nel merito, il Collegio ha distinto il danno genetico da quello funzionale: nella specie non è stata raggiunta la prova dell’illegittima erogazione iniziale del finanziamento, mancando l’individuazione concreta dei requisiti assenti o falsamente rappresentati. Tuttavia, il danno risulta integrato nella sua forma funzionale, essendo emersa la mancata realizzazione del programma imprenditoriale e l’assenza di rendicontazione degli investimenti. La Corte ha ravvisato nella condotta la violazione degli obblighi del bando, segnatamente dei paragrafi 6 e 9 concernenti la realizzazione del progetto, la tempistica e la decadenza dall’agevolazione, nonché l’inerzia rispetto alle richieste di chiarimento dell’amministrazione e la mancata restituzione dell’anticipo dopo la revoca.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha configurato il dolo, inteso come volontà della condotta e del danno stesso, ravvisato nell’avere scientemente beneficiato dell’erogazione senza adempiere agli obblighi connessi e omettendo ogni attività restitutoria. Le allegazioni difensive, fondate su uno screenshot di una chat privo di riscontri di autenticità e provenienza, non sono state ritenute idonee a dimostrare la realizzazione del progetto e l’estraneità alla fattispecie. Il nesso causale è stato accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1 del 2026, essendo la condotta connotata da dolo. La convenuta è stata condannata al pagamento di € 18.761,39 in favore della Regione, detratti gli importi già versati in rateizzazione, con rivalutazione ISTAT dalla data della revoca e interessi legali dal deposito della sentenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.