Affidamento diretto di opere audiovisive: necessaria l’oggettiva unicità dell’opera e la congruità della stima (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 15 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 36/2023, ha natura eccezionale e i suoi presupposti vanno interpretati restrittivamente. Per l’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica, la natura artistica dell’opera deve essere comprovata sul piano oggettivo, non essendo sufficiente che l’esecutore sia un artista di chiara fama o che l’operatore economico abbia ricevuto riconoscimenti professionali. È necessario che l’Amministrazione dimostri l’esistenza di un progetto artistico strutturato, che consenta di individuare il bene futuro e di valutarne il valore artistico, specialmente quando manca un confronto comparativo tra diverse soluzioni. La natura societaria della controparte contrattuale non esclude l’infungibilità della prestazione se il committente ha ottenuto garanzie sulla presenza dell’artista, ma la qualificazione di un’opera come artistica richiede sia la valutazione della comunità di esperti, sia la prova documentale del carattere artistico dell’opera da realizzare. L’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 del Codice, deve essere calcolato in base a parametri oggettivi di mercato, non essendo delegabile a soggetti esterni o validabile sulla base di sole indicazioni della controparte.
Il Fatto
Il Ministero della difesa, Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare, ha stipulato un contratto con una casa di produzione per la realizzazione di cinque “skills documentaries”, destinati a promuovere l’arruolamento, per un importo complessivo di euro 317.200,00, Iva compresa. L’affidamento è avvenuto tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 36/2023, sulla base dell’unicità e infungibilità dell’artista e dell’opera.
L’Ufficio di controllo, ritenendo insussistenti i presupposti della deroga, ha deferito la questione alla Sezione centrale del controllo di legittimità, contestando la qualificazione della prestazione come appalto di servizi anziché come prestazione d’opera intellettuale, l’assenza di unicità soggettiva dell’artista e oggettiva dell’opera, la mancanza di un progetto artistico definito e l’incongruità della stima del valore dell’appalto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente respinto il primo rilievo, qualificando l’oggetto del contratto – la consegna di cinque documentari – come appalto di fornitura, e non come prestazione d’opera intellettuale, atteso che il bene è prodotto da una società di produzione, organizzazione imprenditoriale di mezzi e personale. La natura societaria della controparte, inoltre, non è di ostacolo alla riconduzione della fattispecie all’art. 76 del Codice, purché l’Amministrazione abbia ottenuto adeguate garanzie sulla presenza del regista.
Quanto al merito, la Corte ha distinto il profilo soggettivo da quello oggettivo. Sotto il primo aspetto, pur non essendo la chiara fama un requisito normativo espresso, la natura artistica dell’operatore economico è correlata alla sua fama; nel caso di specie, i riconoscimenti internazionali ottenuti dal regista costituiscono indici presuntivi del suo valore artistico, rendendo ragionevole e non illogico il percorso argomentativo dell’Amministrazione.
Sotto il profilo oggettivo, invece, la Corte ha ritenuto non comprovata l’unicità dell’opera. La qualificazione di un bene come opera d’arte deriva dalla sua natura intrinseca, ma, nel caso di beni futuri, richiede un progetto artistico strutturato che consenta di individuare il bene e di valutarne il valore. Nel caso di specie, gli obblighi della società produttrice erano limitati al numero di documentari e a un soggetto descritto in modo sommario, senza un titolo, una durata o un progetto definito; ciò rende impossibile conoscere il bene che l’Amministrazione ha acquistato e priva di parametri di giudizio gli organi che dovrebbero attestare la regolare esecuzione. Tale carenza progettuale inficia la fondatezza del giudizio sulla natura artistica dell’opera, presupposto necessario per il ricorso alla deroga.
La Corte ha infine ritenuto incongruo il procedimento di stima del valore dell’appalto. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del Codice, è titolare di una competenza non delegabile nella valutazione dell’importo massimo stimato; la stima, tanto più in una procedura non competitiva, deve basarsi su parametri esterni al rapporto contrattuale e su un risultato ben identificato. I costi indicati dal RUP, non validati da un giudizio di congruità rispetto a prezzi di mercato, e l’assenza di un bene compiutamente definito rendono illegittimo il decreto, che non può essere dichiarato conforme a legge.
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Nota della Redazione
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